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Ordinanza — n. 33388/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33388/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33388/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANUKA MERKANT nato il 01/12/1999 avverso la sentenza del 28/01/2019 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; n - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Manuka Merkant, per due delitti di furto e per il reato di cui all'art. 633 cod.pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen., alla qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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articolo 444 cod. proc. pen, art. 633 cod.pen, articolo 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33388/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., venne applicata a Manuka Merkant, per due delitti di furto e per il reato di cui all'art. 633 cod.pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen., alla qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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mancata attuazione degli accordi illeciti reato mancato motivo insorto dopo la fuga reato di poca entità furto di lieve entità reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Manuka Merkant, per due delitti di furto e per il reato di cui all'art.
art. 633 cod.pen
articolo 129 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANUKA MERKANT nato il 01/12/1999 avverso la sentenza del 28/01/2019 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; n

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Manuka Merkant, per due delitti di furto e per il reato di cui all'art. 633 cod.pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen., alla qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza). - In punto di erronea qualificazione giuridica dei fatti va rilevato che le censure sul punto sono palesemente generiche. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: ciò comporta che il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie l'articolato rilievo censorio è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, omette di indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. - Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore (Irene Scordannaglia) LvtAAA /LAiiVivt,LLAA,t-CLVA . DEPOSITATA I IN CANCer.,...f:IRIA 0 9 SET 2:i21 [