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Ordinanza — n. 33387/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33387/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33387/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NARDELLA EMANUELA CELESTE nato a SAN MARCO IN LAMIS il 04/12/1934 NARDELLA NICOLA nato a SAN MARCO IN LAMIS il 14/09/1921 avverso la sentenza del 27/11/2018 del GIUDICE DI PACE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; ler

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33387/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che con l'impugnata sentenza il Giudice di pace di Foggia ha condannato Nardella Emanuela Celeste e Nardella Nicola per minaccia in danno di Battista Nunzia; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato e di prova della loro responsabilità.

Parole chiave

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minaccia non comprovata accertamento insufficiente dei fatti difetto di legittimazione inosservanza delle norme sulla competenza mancata prova di parzialità dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NARDELLA EMANUELA CELESTE nato a SAN MARCO IN LAMIS il 04/12/1934 NARDELLA NICOLA nato a SAN MARCO IN LAMIS il 14/09/1921 avverso la sentenza del 27/11/2018 del GIUDICE DI PACE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; ler

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza il Giudice di pace di Foggia ha condannato Nardella Emanuela Celeste e Nardella Nicola per minaccia in danno di Battista Nunzia; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato e di prova della loro responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché affidati a censure generiche, in quanto prive di effettivo confronto con il tenore della motivazione impugnata, che, invero, si appalesa corretta in diritto e sviluppata nei limiti della plausibile opinibilità di apprezzamento delle evidenze probatorie raccolte, e perché, comunque, interamente versate in fatto. In effetti, il Giudice di pace ha spiegato che l'effetto intimidatorio era derivato non solo dal tenore del male minacciato, ma anche del mezzo di cui è era stato prospettato l'utilizzo (ossia un'ascia); e tale prospettazione era, effettivamente, idonea a superare la dedotta differenza di forze esistente tra imputati e persona offesa, in ragione dell'età.

Per il resto il ricorso indugia su una diversa valutazione delle testimonianze, in contrasto con le regole del giudizio di legittimità, nel quale vige la regola secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575). La ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00 di multa per ciascun ricorrente.

P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Stefaod,Pallg.). -tv~ N-w.,141~4,14(t. iD