Ordinanza — n. 33386/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAil primo motivo è manifestamente infondato. Non è stato contestato né ritenuto il delitto di tentato furto continuato, di modo che venendo in rilievo una condotta unitaria, ossia in danno della sola Fratini Alessia, la cui borsa era stata certamente ispezionata dall'imputato, sussiste in relazione ad essa la prescritta condizione di procedibilità, posto che la denuncia-querela proposta dalla suddetta parte offesa reca l'espressa richiesta di punizione del responsabile ove identificato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 133 cod.pen, art. 62-bis cod.pen, art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 33386/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASIO NUNZIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/03/1965 avverso la sentenza del 20/02/2018 della CORTE APPELLO dì PERUGIA dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di prime cure, che aveva condannato Anastasio Nunzio per il delitto di furto tentato, esclusa la contestata aggravante della destrezza, ha rideterminato la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con tre motivi, violazioni di legge e vizi argomentativi in punto di sussistenza della condizione di procedibilità del reato, di determinazione del trattamento sanzionatorio e di diniego della sostituzione della pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. il primo motivo è manifestamente infondato. Non è stato contestato né ritenuto il delitto di tentato furto continuato, di modo che venendo in rilievo una condotta unitaria, ossia in danno della sola Fratini Alessia, la cui borsa era stata certamente ispezionata dall'imputato, sussiste in relazione ad essa la prescritta condizione di procedibilità, posto che la denuncia-querela proposta dalla suddetta parte offesa reca l'espressa richiesta di punizione del responsabile ove identificato.
2. Privo di giuridico pregio è anche il secondo motivo. Ai sensi dell'art. 58 I. n. 689/1981, intitolato 'Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva': «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato»; tanto comporta che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art.133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725).
3. Il terzo motivo non è consentito in questa sede.P Invero, la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questo Giudice di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la commisurazione in concreto della pena, anche per effetto della determinazione sulle attenuanti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. - Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rileva il Collegio che nella sentenza impugnata si è dato atto di come l'imputato non fosse meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio, in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche, perché i delitti commessi erano indice di una peculiare spregiudicatezza e proclività al reato, come dimostrato dai numerosi precedenti penali, anche specifici annoverati, e perché non si registravano significativi elementi positivamente valutabili.
Si tratta di argomentazioni che sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Nondimeno è jus receptum che, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440).
4. Per le suesposte ragioni s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 luglio 2021 Il Presidente Ste7 P(91k—abA- Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia ‘51 .,