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Ordinanza — n. 33384/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33384/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33384/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo, con il quale si eccepisce l'improcedibilità del reato di lesioni personali, non più aggravato, per difetto di rituale querela (per essere, quella presentata dalle persone offese presso la stazione dei Carabinieri di Fabriano in data 5 ottobre 2010, priva della espressa richiesta di punizione del responsabile del fatto ai loro danni commesso, è manifestamente infondato. Pacifica, infatti, la costituzione in giudizio delle sorelle Balazova quali parti civili, siccome attestato dalla condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei loro confronti, nonché alla rifusione delle spese da loro affrontate nel giudizio di primo e secondo grado, va fatta applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Rv. 220259; conf.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33384/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo, che solleva censure riguardo alla ricostruzione del fatto, siccome conformemente effettuata da entrambi i giudici di merito, quanto al delitto di lesioni personali, non è consentito in questa sede. L'articolata doglianza finisce per denunciare il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

Parole chiave

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procedura di revisione penale violazione dei diritti della personalità persecuzione individuale delitto contro la persona abbandono per lesioni personali presunzione d'innocenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASCU CRISTIAN nato il 11/05/1987 avverso la sentenza del 20/11/2017 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Nascu Cristian per lesioni personali volontarie in danno di Balazova Denisa e Balazova Livia e, assoltolo dal reato di sequestro di persona, pure a lui contestato, ha rimodulato la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con due motivi, violazioni di legge sostanziale e processuale, quanto alla sussistenza della prescritta condizione di procedibilità, e vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità; - che con memoria in data 29 giugno 2021, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso ed ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla Sezione competente, contestando il preliminare vaglio di inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo, con il quale si eccepisce l'improcedibilità del reato di lesioni personali, non più aggravato, per difetto di rituale querela (per essere, quella presentata dalle persone offese presso la stazione dei Carabinieri di Fabriano in data 5 ottobre 2010, priva della espressa richiesta di punizione del responsabile del fatto ai loro danni commesso, è manifestamente infondato. Pacifica, infatti, la costituzione in giudizio delle sorelle Balazova quali parti civili, siccome attestato dalla condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei loro confronti, nonché alla rifusione delle spese da loro affrontate nel giudizio di primo e secondo grado, va fatta applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Rv. 220259; conf.

Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Rv. 250318; Sez. 5, n. 29205 del 16/02/2016, Rv. 267619).•..

2. Il secondo motivo, che solleva censure riguardo alla ricostruzione del fatto, siccome conformemente effettuata da entrambi i giudici di merito, quanto al delitto di lesioni personali, non è consentito in questa sede. L'articolata doglianza finisce per denunciare il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

Donde, deve riconoscersi che la stessa tende, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). A ciò devesi, in ogni caso, aggiungere che la formulata censura tiene in non cale il principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Grancini, Rv. 272406;

Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087); onere di specifica deduzione del quale il ricorrente non si è fatto per nulla carico ed il cui rigoroso assolvimento sarebbe stato vieppiù necessario a fronte di una doppia sentenza conforme di condanna in punto di accertamento della responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni personali. Va, infine, ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere, infatti, evidente, vale a dire di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794): macroscopica evidenza che non emerge dall'ordito argomentativo sottoposto a verifica.

3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scoprdamaglia) (Stefano Palla) PAsAMA klulA41/404m144"1 (S(,