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Ordinanza — n. 33382/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33382/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33382/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLAFIORE VINCENZO nato a CASTELVETRANO il 19/11/1960 VILLAVERDE CATERINA nato a MAGENTA il 06/12/1963 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33382/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Bellafiore Vincenzo e Villaverde Caterina per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, entrambi, con distinti atti d'impugnativa articolati, l'uno in tre motivi, l'altro in quattro, ma di analogo contenuto violazioni di legge e vizi motivazionali in punto: di prova della loro responsabilità del fatto; di mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle aggravanti; di mancata applicazione - il solo Bellafiore - dell'istituto ex art. 131/bis cod.pen..

Parole chiave

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altri capi d'accusa danneggiamento d'impianti elettrici principio della doppia incriminazione infrazione privilegiata altri reati truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLAFIORE VINCENZO nato a CASTELVETRANO il 19/11/1960 VILLAVERDE CATERINA nato a MAGENTA il 06/12/1963 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Bellafiore Vincenzo e Villaverde Caterina per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, entrambi, con distinti atti d'impugnativa articolati, l'uno in tre motivi, l'altro in quattro, ma di analogo contenuto violazioni di legge e vizi motivazionali in punto: di prova della loro responsabilità del fatto; di mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle aggravanti; di mancata applicazione - il solo Bellafiore - dell'istituto ex art. 131/bis cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché denunziano vizi che dalla lettura del provvedimento impugnato risultano essere insussistenti, in quanto: - le circostanze che Villaverde fosse intestataria del contratto di fornitura, che Bellafiore fosse assegnatario dell'alloggio di edilizia popolare e che entrambi abitassero l'immobile anche dopo che la fornitura di energia elettrica era stata disattivata costituiscono elementi che, nel loro insieme, valgono, più che plausibilmente, a giustificare l'affermazione della loro penale responsabilità. - Dalla incontestata sintesi dei motivi di appello siccome riportata nella sentenza impugnata non risulta che l'attenuante dell'art. 62, n. 4, cod.pen. sia stata richiesta nel merito: donde il relativo motivo è nuovo e come tale inammissibile ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen..

In ogni caso la genericità dello stesso costituisce ulteriore ragione di inammissibilità. - Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931): principio questo cui il giudice censurato si è perfettamente attenuto laddove ha fatto riferimento alla mitezza della pena applicata, che non rende proponibili ulteriori riduzioni.- Correttamente è stato ritenuto inapplicabile l'art. 131/bis cod.pen., attesi i limiti edittali del furto pluriaggravato. - La ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P. T. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Stefrano Palla) r Vn...n.A. .DEPOSIT