Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33381/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33381/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33381/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINACCI MARIA nato a PALMA CAMPANIA il 02/07/1938 avverso la sentenza del 01/02/2019 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Noia, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Noia del 10 maggio 2018, ha rideterminato, nella misura ritenuta di giustizia, la pena applicata a Rubinacci Maria per il delitto di minaccia, commesso in danno di Trocchia Giuseppina, del quale era stata riconosciuta responsabile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 371-197/bis e 210 cod.proc.pen., sul rilievo che la persona offesa era stata esaminata come teste, invece che come imputata di reati probatoriamente collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33381/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Deve essere preliminarmente rilevato che, dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, siccome riportata nella sentenza impugnata, non risulta che l'eccezione processuale formulata sia stata sollevata nel merito: donde il relativo motivo è nuovo e come tale inammissibile ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.. In ogni caso va ribadito che, in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia non comprovata testimone a discarico false dichiarazioni senza giuramento assunzione di prove a titolo cautelare attendibilità dei testimoni testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 cod.proc.pen
- La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINACCI MARIA nato a PALMA CAMPANIA il 02/07/1938 avverso la sentenza del 01/02/2019 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Noia, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Noia del 10 maggio 2018, ha rideterminato, nella misura ritenuta di giustizia, la pena applicata a Rubinacci Maria per il delitto di minaccia, commesso in danno di Trocchia Giuseppina, del quale era stata riconosciuta responsabile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 371-197/bis e 210 cod.proc.pen., sul rilievo che la persona offesa era stata esaminata come teste, invece che come imputata di reati probatoriamente collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett.

b) cod.proc.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Deve essere preliminarmente rilevato che, dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, siccome riportata nella sentenza impugnata, non risulta che l'eccezione processuale formulata sia stata sollevata nel merito: donde il relativo motivo è nuovo e come tale inammissibile ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.. In ogni caso va ribadito che, in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett.

b) cod.proc.pen., che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri; essa, pertanto, non può discendere dal solo stato di imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto, ossia allorquando il collegamento probatorio tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi (Sez. 5, n. 31170 del 20/05/2009, Rv. 244491; conf.

Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Rv. 279319; Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, Rv. 241636). Nessuna relazione esiste, invece, tra il reato per cui è procedimento e quello iscritto a carico di Trocchia Giuseppina per i reati di cui agli artt. 581 e 612 cod.pen., in ordine ai quali Trocchia è stata rinviata a giudizio il 25/6/2012. Infatti, il reato per cui è processo è stato commesso il 6/6/2012; quelli che riguardano Trocchia sono stati commessi il 28/8/2011. Si tratta, quindi, di reati commessi in danno reciproco a distanza di tempo, che richiedevano un più attento esame delle dichiarazioni di Trocchia (come non è contestato), ma non imponevano l'esame di quest'ultima come teste assistito. - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00.

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (StefiF Pa4+à-) ., ey. N CANCEL