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Ordinanza — n. 33380/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33380/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33380/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRETOLESI SERGIO nato a GENOVA il 31/10/1971 avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva condannato Pretolesi Sergio per tentativo di furto aggravato, ha ridotto la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con cinque motivi, violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di: prova della responsabilità dell'imputato e di integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato; di sussistenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità; di congruità del trattamento sanzionatorio applicato, in particolare con riguardo alla recidiva.

Regesto Legislator

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art. 213 cod. proc. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33380/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto ripetitivo di doglianze già superate con motivazione logica e completa, con la quale le argomentazioni difensive a sostegno dei motivi proposti, peraltro interamente versati in fatto, non si confrontano per nulla, incorrendo nel difetto di specificità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). A confutazione dei parcellizzati ed eccentrici rilievi censori formulati basti rimarcare che l'imputato si introdusse forzatamente all'interno dell'Estoril Club, dove si trovavano operai intenti in lavori e fu da questi riconosciuto come autore di un altro, precedente furto.

Parole chiave

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tentato furto furto aggravato furto di lieve entità reati seriali delitto reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 213 cod. proc. pen
articolo 616 cod.proc.pen
- La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRETOLESI SERGIO nato a GENOVA il 31/10/1971 avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva condannato Pretolesi Sergio per tentativo di furto aggravato, ha ridotto la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con cinque motivi, violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di: prova della responsabilità dell'imputato e di integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato; di sussistenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità; di congruità del trattamento sanzionatorio applicato, in particolare con riguardo alla recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto ripetitivo di doglianze già superate con motivazione logica e completa, con la quale le argomentazioni difensive a sostegno dei motivi proposti, peraltro interamente versati in fatto, non si confrontano per nulla, incorrendo nel difetto di specificità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). A confutazione dei parcellizzati ed eccentrici rilievi censori formulati basti rimarcare che l'imputato si introdusse forzatamente all'interno dell'Estoril Club, dove si trovavano operai intenti in lavori e fu da questi riconosciuto come autore di un altro, precedente furto.

Pertanto: - il riconoscimento - sia stato, o meno, accompagnato da una formale ricognizione - effettuato dagli operai è più che sufficiente per la dimostrazione del fatto (è jus receptum che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437); - il fatto che l'imputato volesse rubare è - come rimarcato in sentenza dimostrato dal fatto che, per comune esperienza, l'ingresso abusivo in locali altrui avviene per impossessarsi dei beni ivi detenuti; dal fatto che l'imputato 3 .. aveva già perpetrato un furto negli stessi locali; dal fatto che annovera numerosi precedenti dello stesso genere e dal fatto che non ha fornito nessuna spiegazione alternativa.

Il riportato ragionamento è perfettamente logico e bastevole all'affermazione della responsabilità. - L'aggravante della violenza sulle cose è integrata dalla pressione esercitata sulla porta per aprirla (gli operai avvertirono un forte rumore e la porta "si spalancò"): non ha nessuna importanza - per la sussistenza dell'aggravante - stabilire se la porta fu anche danneggiata, posto che, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Rv. 271889) - Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528): situazione palesemente insussistente nella specie. - Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931): principio questo cui il giudice censurato si è perfettamente attenuto. - I plurimi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato e il fatto che avesse rubato negli stessi locali qualche mese prima giustificano pienamente l'applicazione della recidiva. - Manifestamente infondato è il rilievo relativo alla mancata applicazione della diminuzione di un terzo sulla pena rideterminata all'esito del giudizio di appello in mesi sette e giorni quindici di reclusione e Euro 90,00 di multa, posto che la pena irrogata è pari a mesi cinque di reclusione ed euro 60,00 di multa. - La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che stimasi equo determinare in Euro 3.000,00.

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Stef(a_gPall<si.) ktvwvl fivuivu3vvkAm.