Ordinanza — n. 33379/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERNARDONI MASSIMO nato a JESI il 29/04/1971 BERNARDONI SAMUELE nato a JESI il 29/06/1992 avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATI-0 - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Bernardoni Massimo e Bernardoni Samuele per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, con due motivi, violazione di legge (quanto all'utilizzazione della querela e del verbale di riconoscimento e di restituzione della refurtiva) e vizio di motivazione in punto di prova della loro responsabilità; - che con memoria in data 11 marzo 2020 il difensore dei ricorrenti, meglio lumeggiati le ragioni a fondamento dei motivi, si è opposto alle conclusioni rassegnate in esito al preliminare vaglio di loro inammissibilità e ha chiesto che i ricorsi vengano trattati dalla Quinta Sezione penale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33379/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché denunziano un vizio di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere insussistente. Gli imputati furono trovati in possesso della refurtiva — che trasportavano su un camion - poco dopo averla sottratta al Comune; la refurtiva fu riconosciuta da personale dell'Ente, che ha spiegato, altresì, dov'era collocato il portabici orizzontale. Altro non doveva spiegare il giudicante, data l'evidenza della prova, né doveva dare risposta ad ogni argomentazione difensiva, tanto più se congetturale.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERNARDONI MASSIMO nato a JESI il 29/04/1971 BERNARDONI SAMUELE nato a JESI il 29/06/1992 avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATI-0 - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Bernardoni Massimo e Bernardoni Samuele per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, con due motivi, violazione di legge (quanto all'utilizzazione della querela e del verbale di riconoscimento e di restituzione della refurtiva) e vizio di motivazione in punto di prova della loro responsabilità; - che con memoria in data 11 marzo 2020 il difensore dei ricorrenti, meglio lumeggiati le ragioni a fondamento dei motivi, si è opposto alle conclusioni rassegnate in esito al preliminare vaglio di loro inammissibilità e ha chiesto che i ricorsi vengano trattati dalla Quinta Sezione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché denunziano un vizio di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere insussistente. Gli imputati furono trovati in possesso della refurtiva — che trasportavano su un camion - poco dopo averla sottratta al Comune; la refurtiva fu riconosciuta da personale dell'Ente, che ha spiegato, altresì, dov'era collocato il portabici orizzontale. Altro non doveva spiegare il giudicante, data l'evidenza della prova, né doveva dare risposta ad ogni argomentazione difensiva, tanto più se congetturale.
Va, dunque, concluso che il denunciato vizio argomentativo è estraneo al novero delle doglianze scrutinabili in questa sede, posto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali: l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocu/i", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). - Le eccezioni processuali formulate con il secondo motivo sono destituite di fondamento, posto che è di tutta evidenza che i giudici di merito hanno desunto la prova dei fatti dalle dichiarazioni dei 'testi escussi' e non da quanto rappresentato in querela e che i rilievi in ordine alla utilizzabilità del verbale di riconoscimento e di restituzione della refurtiva sono stati formulati senza assolvere all'onere di debitamente illustrare le ricadute dell'eliminazione dell'elemento di prova tratto dalla fonte inutilizzabile sulla tenuta dell'intero impianto motivazionale: tanto in ossequio del pacifico principio di diritto secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017, Rv. 269218). - La ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro 2.000,00 per ciascun ricorrente;
P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamag