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Ordinanza — n. 33377/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33377/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33377/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTEON EMANUEL nato il 28/11/1976 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di prime cure, di condanna di Botteon Emanuel per furto in abitazione aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, giudicata eccessiva.

Regesto Legislator

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articolo 133 cod.pen, art. 62-bis cod.pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33377/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTEON EMANUEL nato il 28/11/1976 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di prime cure, di condanna di Botteon Emanuel per furto in abitazione aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, giudicata eccessiva.

Parole chiave

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sanzione penale aggravamento della pena pena sproporzionata controllo della commisurazione della pena caso poco grave sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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articolo 133 cod.pen
art. 62-bis cod.pen
ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello; - che le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen.
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTEON EMANUEL nato il 28/11/1976 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di prime cure, di condanna di Botteon Emanuel per furto in abitazione aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, giudicata eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questo Giudice di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la commisurazione in concreto della pena, anche per effetto della determinazione sulle attenuanti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello; - che le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi, di modo che il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze attenuanti suddette; peraltro, le doglianze del ricorrente, per un verso, non si confrontano con il tenore della motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, dal momento che la confessione resa (peraltro, già premiata con l'applicazione del minimo edittale) non rappresenta elemento a cui collegare, in maniera automatica, le attenuanti invocate; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 3.000,000;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Stefm(Fla AnAA