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Ordinanza — n. 33376/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33376/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33376/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI COLOMBI KETTI nato a UDINE il 27/02/1993 PASQUALE GIMMI nato a CASTELFRANCO VENETO il 20/09/1990 avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33376/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza di prime cure di condanna Di Colombi Ketti e di Pasquale Gimmi per furto pluriaggravato in concorso; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di prova della loro responsabilità.

Parole chiave

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doppia punibilità partecipazione al reato altri capi d'accusa imputazione di furto gravi addebiti penali pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI COLOMBI KETTI nato a UDINE il 27/02/1993 PASQUALE GIMMI nato a CASTELFRANCO VENETO il 20/09/1990 avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza di prime cure di condanna Di Colombi Ketti e di Pasquale Gimmi per furto pluriaggravato in concorso; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di prova della loro responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto le doglianze che vi danno voce rappresentano pedissequa riproduzione dei motivi di gravame, accuratamente vagliati dal giudice di appello e disattesi con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, attraverso il rilievo di piena utilizzabilità delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267), di attendibile riconoscimento dell'imputata Di Colombi da parte degli operanti di P.G. e di compiuto vaglio delle prove dichiarative, nulla valendo, in funzione del discredito della tenuta dell'impianto motivazionale rassegnato, l'insistito rilievo censorio circa il possibile errore della Corte territoriale in ordine all'orario del furto, atteso che le condotte poste in essere ed inequivocabilmente accertate si appalesano da sole indicative della partecipazione di entrambi i ricorrenti al furto; - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente;

P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore IN C,Ar,! A TA Il Presidente R;A (Irene Scordamaglia) 1 (Stefano P