Ordinanza — n. 33375/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAil risultato delle analisi tecniche, eseguite da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti ai gabinetti di polizia scientifica al fine di accertare la falsità del passaporto esibito alla frontiera, accede al rapporto della Polizia Giudiziaria e, quindi, può costituire fonte legittima di prova per il giudice perché è dato conoscitivo incorporato in un documento, che preesiste al procedimento penale ed è utilizzabile ex art. 234 cod. proc. pen : ciò tanto più che il giudice stesso non ha l'obbligo, ma la semplice facoltà, di disporre una perizia;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497-bis cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33375/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la determinazione della pena, anche per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, che è tenuto a dare ragione della decisione adottate: tanto è in concreto avvenuto, dacché le attenuanti generiche sono state negate in considerazione dei plurimi precedenti penali dell'imputato (per il resto è stata applicato il minimo edittale della pena, di modo che nessuna spiegazione era dovuta), La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare nella misura di Euro 3.000,00.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKORIE SUNDAY OKAMIGBO nato il 18/10/1970 avverso la sentenza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna di Okorie Sunday Okamigbo, pronunciata in primo grado, per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., commesso dall'imputato con il possedere un passaporto, falsificato, valido per l'espatrio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando, con quattro motivi, violazioni di legge processuale e sostanziale, nonché vizi di motivazione, in punto di prova della sua responsabilità e di trattamento sanzionatorio irrogato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La motivazione del giudice d'appello si lascia apprezzare, infatti, per organicità, completezza e logicità, sicché del tutto insussistenti risultano i vizi lamentati. Infatti:
1) il risultato delle analisi tecniche, eseguite da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti ai gabinetti di polizia scientifica al fine di accertare la falsità del passaporto esibito alla frontiera, accede al rapporto della Polizia Giudiziaria e, quindi, può costituire fonte legittima di prova per il giudice perché è dato conoscitivo incorporato in un documento, che preesiste al procedimento penale ed è utilizzabile ex art. 234 cod. proc. pen : ciò tanto più che il giudice stesso non ha l'obbligo, ma la semplice facoltà, di disporre una perizia;
2) sulla base dei detti risultati è stato accertato che il passaporto è falso, perché contenente "modifiche apportate sull'originale rilasciato a diversa persona": donde, non hanno nessun rilievo le tecniche utilizzate dall'accertatore per verificare l'autenticità del documento, trattandosi, peraltro, di deduzioni interamente versate in fatto;
3) la possibilità che il passaporto fosse falso ab origine, perché rilasciato da soggetto infedele inserito nell'amministrazione nigeriana è totalmente congetturale, non essendo supportata da nessun elemento indiziario;
4) la determinazione della pena, anche per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, che è tenuto a dare ragione della decisione adottate: tanto è in concreto avvenuto, dacché le attenuanti generiche sono state negate in considerazione dei plurimi precedenti penali dell'imputato (per il resto è stata applicato il minimo edittale della pena, di modo che nessuna spiegazione era dovuta), La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare nella misura di Euro 3.000,00.
P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Stef(R rto-)P Wt\AAAA &A.,vvIsJAAAA)+131i' DEPOS IN !TATA 64-‘' CANCI