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Ordinanza — n. 33374/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33374/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33374/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLANIA LUCA nato a VERCELLI il 10/12/1992 avverso la sentenza del 31/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; • - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure, in punto di riconoscimento della penale responsabilità di Vallania Luca per il delitto di lesioni personali in danno di Pedone Marcello e di Pedone Vincenzo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione proprio riguardo all'affermazione della sua penale responsabilità.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33374/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLANIA LUCA nato a VERCELLI il 10/12/1992 avverso la sentenza del 31/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; • - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure, in punto di riconoscimento della penale responsabilità di Vallania Luca per il delitto di lesioni personali in danno di Pedone Marcello e di Pedone Vincenzo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione proprio riguardo all'affermazione della sua penale responsabilità.

Parole chiave

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lesioni personali causalità della lesione alla spalla trauma alla mano aggressione fisica lesioni conseguenti vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLANIA LUCA nato a VERCELLI il 10/12/1992 avverso la sentenza del 31/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; •

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure, in punto di riconoscimento della penale responsabilità di Vallania Luca per il delitto di lesioni personali in danno di Pedone Marcello e di Pedone Vincenzo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione proprio riguardo all'affermazione della sua penale responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze - apparentemente inscenate come vizio di motivazione - in ordine al formulato giudizio di responsabilità si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta (i giudici hanno valorizzato le eloquenti dichiarazioni delle persone offese e dei testi presenti al fatto, dopo averne riscontrato la coerenza e l'attendibilità); ne viene che il relativo motivo si sostanzia in una richiesta di rinnovata valutazione delle emergenze istruttorie, attraverso l'attribuzione di un significato e di un valore diverso da quello attribuito loro dal giudice d'appello, con palese sconfinamento nel merito; - che nulla rileva che la Corte d'appello non abbia preso in considerazione singoli argomenti difensivi, atteso che la ricostruzione dell'occorso, operata in sentenza, dà ampiamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati ascrittigli, a tanto dovendosi aggiungere che è illogica la pretesa del ricorrente di ricostruire l'accaduto partendo dagli effetti sulle persone, dal momento che le lesioni riscontrate sull'imputato possono ben imputarsi ad una reazione difensiva - non esclusa dal giudicante - e dal momento che le lesioni accertate su vittima e aggressore (rispettivamente: frattura del V metacarpo della mano; escoriazione ed ecchimosi sul viso e sul collo) non provano affatto l'iniziativa aggressiva di Pedone, suggerita dal ricorrente; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro 3.000,00.

P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (StIno ,\guut lvv‘m 1-WA,(2L,~4,4