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Ordinanza — n. 33373/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding calculation errors in plea bargain sentencing not altering final agreed penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33373/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because calculation errors in the plea bargain sentencing process did not alter the final agreed penalty. The appellant argued that the Tribunal applied an incorrect increase under Article 81 of the Penal Code, yet the resulting sentence matched the parties' agreement. The Court ruled that such errors are non-justiciable on appeal if the final outcome remains legally valid and consistent with the settlement.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, calculation errors affecting the agreed sentence are inadmissible on cassation if the final penalty remains unchanged and lawful.

Parole chiave

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plea bargain sentencing calculation error appeal cassation inadmissibility agreed penalty validity Article 448 procedure adeguamento della pena riduzione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
610, comma 5-bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00.
Art. 81, cod. pen.
articolo 444 cod.proc.pen
art. 616 cod.proc.pen
610, comma 5-bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019
103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASANI CAN nato il 25/10/1969 avverso la sentenza del 09/01/2019 del TRIBUNALE di VENEZIAciato-a~-alle-pa#1; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; '

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen., venne applicata ad Hasani Can, per plurimi furti aggravati, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 1.5,00,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando un errore di calcolo nella determinazione della pena, posto che il Tribunale aveva disposto un aumento di pena, ex art. 81 cpv cod.pen., diverso da quello concordato dalle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915): che è quanto accaduto nella specie, in cui è stata correttamente applicata la pena concordata di anni tre di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, di modo che non assume alcun rilievo il fatto che la diminuzione per la scelta del rito sia stata operata su una pena errata per effetto dei calcoli precedenti; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00.

P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) , TATA (Stef n Ra IN CA