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Ordinanza — n. 33372/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33372/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33372/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR SOHIBOU nato il 09/09/1988 avverso la sentenza del 12/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Sarr Sohibou per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge con riguardo all'applicazione della recidiva.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33372/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge con riguardo all'applicazione della recidiva.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato criminalità persistente revisione della sentenza penale sanzioni penali sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR SOHIBOU nato il 09/09/1988 avverso la sentenza del 12/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Sarr Sohibou per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge con riguardo all'applicazione della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto l'applicazione della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, ove sorretto da idonea motivazione, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità: tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'applicazione della recidiva (giudicata equivalente alle attenuanti) in considerazione dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, recenti e specifici, nonché delle particolarità modalità dell'azione, caratterizzate da uso di arma impropria (uno spray urticante) e dal lasso temporale decorso al momento della commissione del precedente reato, trattandosi di circostanze obiettivamente idonee a rivelare una maggiore capacità a delinquere del reo; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro 3.000,00.

P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) ,Ira* 1-3 C2277A 7A TA I (Stepn 13411,3 41/ IN CA C: ::': L L L'. R l A AIAAAJLAAAAAA:432. Ct i i 09 SET 2021 IL FITN4'nNAI4vit.