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Ordinanza — n. 33371/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33371/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33371/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC ADRIANA nato a TORINO il 01/10/1983 avverso la sentenza del 14/09/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Dragutinovic Adriana per tentativo di furto pluriaggravato in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, che, in data 21 giugno 2021, è stata presentata memoria, ex art. 121 cod.proc.pen., con motivi aggiunti ex art 585, comma 4, cod.proc.pen., con i quali si è eccepita: la mancata applicazione della diminuzione di pena in ragione del riconoscimento della realizzazione del reato nella forma del tentativo; l'intervenuta estinzione del reato per il maturato termine massimo di prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 121 cod.proc.pen, art. 624-bis cod.pen, art. 129 cod.proc.pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33371/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 121 cod.proc.pen., con motivi aggiunti ex art 585, comma 4, cod.proc.pen., con i quali si è eccepita: la mancata applicazione della diminuzione di pena in ragione del riconoscimento della realizzazione del reato nella forma del tentativo; l'intervenuta estinzione del reato per il maturato termine massimo di prescrizione.

Parole chiave

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tentato furto riduzione della pena attenuazione della pena furto di lieve entità abbandono del procedimento per truffa modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 121 cod.proc.pen
art. 624-bis cod.pen
art. 129 cod.proc.pen
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC ADRIANA nato a TORINO il 01/10/1983 avverso la sentenza del 14/09/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Dragutinovic Adriana per tentativo di furto pluriaggravato in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, che, in data 21 giugno 2021, è stata presentata memoria, ex art. 121 cod.proc.pen., con motivi aggiunti ex art 585, comma 4, cod.proc.pen., con i quali si è eccepita: la mancata applicazione della diminuzione di pena in ragione del riconoscimento della realizzazione del reato nella forma del tentativo; l'intervenuta estinzione del reato per il maturato termine massimo di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputata: a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., infatti, è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Va, inoltre, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221). - A ciò devesi aggiungere, comunque, che il motivo di ricorso è assolutamente generico e completamente scollegato dal contenuto della sentenza impugnata, dalla quale si evince che sono state concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed è stata applicata una pena immotivatamente mite pari a mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa. - Alla stregua di quanto anticipato anche i motivi nuovi sono inammissibili; va, comunque, soggiunto che all'imputata è stata correttamente applicata la diminuzione di pena prevista per il tentativo, discrezionalmente determinata nella misura di un terzo rispetto alla pena base, prevista ratione temporis per il delitto ex art. 624-bis cod.pen., pari ad anni uno di reclusione, una volta effettuato il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata e comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che sì stima equo determinare in Euro 3.000,00.

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) !DEPOSITATA IN CAN