Ordinanza — n. 33370/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MUDU nato il 15/11/1979 avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Ndiaye Mudu per i reati di cui agli artt. 337, 495 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod.pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33370/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337, 495 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MUDU nato il 15/11/1979 avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Ndiaye Mudu per i reati di cui agli artt. 337, 495 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato: la pena di un anno e sei mesi di reclusione, irrogata per il più grave delitto di cui all'art. 495 cod.pen., è, rispetto a quella minima di un anno di reclusione, di poco superiore a quest'ultima, di modo che, contrariamente all'assunto del ricorrente, nessuna violazione di legge o illogicità manifesta vi è, pertanto, nell'affermazione del giudicante, atteso che è jus receptum che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283); - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria nella misura di Euro 3.000,00. P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA; (Irene Scordamaglia) IN CANCELLERIA