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Sentenza — n. 33369/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33369/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33369/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RIZZUTI MARGHERITA nato a CASSANO ALLO IONIO il 06/04/1970 DI RENZO CASTOLO VINCENZO nato a MATERA il 25/11/1965 avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

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art. 49 cod. pen, art. 469 cod.pen; Sentenza — n. 33369/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella di prime cure, riqualificato il fatto ascritto a Rizzuti Margherita e a Di Renzo Castolo Vincenzo (di uso di una targa prova contraffatta) ai sensi degli artt. 110 e 469 cod. pen., in relazione all'art. 100, comma 14, cod. strada, ha rideterminato la pena loro inflitta; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla qualificazione del fatto, alla mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen. e alla estinzione del reato per prescrizione.

Parole chiave

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contrassegno stradale abuso della licenza e delle targhe infrazione alle norme della circolazione altri reati dubbio circa il carattere di infrazione guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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art. 49 cod. pen
strada, ha rideterminato la pena loro inflitta; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla qualificazione del fatto, alla mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen.
art. 469 cod.pen
238891); - che sussiste interesse degli imputati al ricorso, posto che il reato di cui all'art. 469 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RIZZUTI MARGHERITA nato a CASSANO ALLO IONIO il 06/04/1970 DI RENZO CASTOLO VINCENZO nato a MATERA il 25/11/1965 avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella di prime cure, riqualificato il fatto ascritto a Rizzuti Margherita e a Di Renzo Castolo Vincenzo (di uso di una targa prova contraffatta) ai sensi degli artt. 110 e 469 cod. pen., in relazione all'art. 100, comma 14, cod. strada, ha rideterminato la pena loro inflitta; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo alla qualificazione del fatto, alla mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen. e alla estinzione del reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi sono fondati quanto all'assorbente ragione esplicata con il rilievo in punto di qualificazione giuridica del fatto, dovendosi prendere atto che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod.pen), la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura , atteso che le ipotesi previste dall'art. 100 del C.d.S. ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanzione in via amministrativa l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell'agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo (Sez. 5, n. 25766 del 07/04/2015, Rv. 264006;

Sez. 5, n. 46326 del 06/11/2007, Rv. 238891); - che sussiste interesse degli imputati al ricorso, posto che il reato di cui all'art. 469 cod.pen. è punito più gravemente (con pena non inferiore nel minimo a otto mesi di reclusione) di quello di cui agli artt. 482 -477 cod.pen. (per il quale è comminata una pena nel minimo di quattro mesi di reclusione); - che, ormai spirato il termine massimo di prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto; k 4. P. T. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso il 13/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (StefrRno P 3 ,DEPC5 IN 5nTAT