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Ordinanza — n. 33367/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33367/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33367/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONORA IVAN nato a LUGO il 19/03/1979 BONORA DEREX nato a BOLOGNA il 03/08/1989 avverso la sentenza del 13/02/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNAd.Q.ULalcui.5121.1P--Pel-Fg; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata - per il reato di furto in abitazione aggravato - a Bonora Ivan la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa; a Bonora Dere,X la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto;

Regesto Legislator

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articolo 444 cod. proc. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33367/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., venne applicata - per il reato di furto in abitazione aggravato - a Bonora Ivan la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa; a Bonora Dere,X la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto;

Parole chiave

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furto aggravato procedura di revisione penale incendio intenzionale aggravato infrazione privilegiata aggravamento della pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod. proc. pen
articolo 616 cod.proc.pen
610, comma 5-bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura di Euro 4.000,00;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONORA IVAN nato a LUGO il 19/03/1979 BONORA DEREX nato a BOLOGNA il 03/08/1989 avverso la sentenza del 13/02/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNAd.Q.ULalcui.5121.1P--Pel-Fg; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata - per il reato di furto in abitazione aggravato - a Bonora Ivan la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa; a Bonora Dere,X la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto la qualificazione data al fatto dal giudicante è corretta, dal momento che i ladri si erano impossessati della refurtiva, a nulla rilevando che siano stati, poi, sorpresi e arrestati, dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116): situazione che, di certo non ricorre nella fattispecie al vaglio per le ragioni indicate; - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura di Euro 4.000,00;

P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) (Stef(R /12 i N t) o 09 SE