Ordinanza — n. 33366/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRONE ANGELO nato a PALERMO il 21/11/1961 avverso la sentenza del 24/01/2018 del TRIBUNALE di PALERMOtferto—av:~e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Pirrone Angelo, per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi undici e giorni dieci di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando un vizio di motivazione intorno alla quantificazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 444 cod. proc. pen, art. 483 cod. pen, art. 133 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33366/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., venne applicata a Pirrone Angelo, per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi undici e giorni dieci di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando un vizio di motivazione intorno alla quantificazione della pena.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRONE ANGELO nato a PALERMO il 21/11/1961 avverso la sentenza del 24/01/2018 del TRIBUNALE di PALERMOtferto—av:~e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Pirrone Angelo, per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi undici e giorni dieci di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando un vizio di motivazione intorno alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509), donde, anche l'omessa indicazione dell'iter" attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena costituisce una mera irregolarità della sentenza (Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019 - dep. 09/01/2020, Rv. 277892; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura di Euro 4.000,00;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordamaglia) D (Stefao, P Ika) }'MA fiv~\AkumtkVAS. IN i 092 SET 22