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Sentenza — n. 33365/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33365/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33365/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCARANO MIRELLA nato a FLUMERI il 25/09/1970 REO CRISTIAN nato a ARIANO IRPINO il 04/06/1991 avverso la sentenza del 14/09/2018 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33365/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che la sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate; - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili quanto al primo motivo, con il quale i ricorrenti si limitano a protestare per l'insufficiente valutazione della credibilità delle persone offese, posto che il decidente di merito ha tenuto conto non solo della coerenza interna dei racconti e del fatto che si riscontrassero vicendevolmente, ma anche della conferma proveniente dalle documentazione medica acquisita, che certifica la produzione di lesioni di lesioni perfettamente compatibili con la dinamica della descritta aggressione: ciò senza considerare che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Parole chiave

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risarcimento del danno civile colpa concomitante lesioni conseguenti misura di assistenza giudiziaria responsabilità dei coniugi azione civile
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCARANO MIRELLA nato a FLUMERI il 25/09/1970 REO CRISTIAN nato a ARIANO IRPINO il 04/06/1991 avverso la sentenza del 14/09/2018 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Benevento ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino del 7 dicembre 2017, che aveva condannato Scarano Mirella e Reo Cristian per lesioni personali e minacce in danno di De Rosa Rosaria e De Rosa Sabina, oltre al risarcimento dei danni in favore di queste ultime; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del proprio comune difensore, denunciando un vizio di motivazione riguardo alla valutazione della credibilità delle persone offese e la violazione dell'art. 110 DPR 115 del 30 maggio 2002 perché, sebbene la parte civile fosse stata ammessa al patrocinio a favore dello Stato, era stata pronunciata condanna degli imputati al pagamento delle spese e degli onorari "a favore della parte civile", invece che a favore dello Stato. Tanto perché la regola posta dall'art. 110/3 cit. vale anche nell'ipotesi che pure l'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate; - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili quanto al primo motivo, con il quale i ricorrenti si limitano a protestare per l'insufficiente valutazione della credibilità delle persone offese, posto che il decidente di merito ha tenuto conto non solo della coerenza interna dei racconti e del fatto che si riscontrassero vicendevolmente, ma anche della conferma proveniente dalle documentazione medica acquisita, che certifica la produzione di lesioni di lesioni perfettamente compatibili con la dinamica della descritta aggressione: ciò senza considerare che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5 -, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che è fondato il secondo motivo quanto al capo della sentenza impugnata relativo alla condanna degli imputati, entrambi ammessi al patrocinio dello Stato alla rifusione delle spese sostenute nel grado di appello dalle parti civili pure ammesse al patrocinio a spese dello Stato, posto che è jus receptum che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, restando queste a carico dell'Erario, potendo il difensore della parte civile ottenere la liquidazione del compenso a lui spettante rivolgendo istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 5, n. 33103 del 22/09/2020, Rv. 279839); - che, dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, secondo cui la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza, di modo che la prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza di appello, non rileva in caso di inammissibilità originaria dei motivi sull'accertamento della responsabilità, ove siano invece fondati i motivi che attingano le statuizioni relative alle spese in favore della parte civile, costituendo le stesse oggetto di un ulteriore, autonomo, capo della sentenza impugnata (argomento ex Sez. 1, n. 7900 del 12/12/2019 - dep. 27/02/2020, Rv. 278474), in quanto prive di qualsivoglia connessione essenziale con il decisum in tema di responsabilità, va, pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado di appello dalle parti civili, con dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi nel resto.

P. T. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado di appello dalle parti civili De Rosa Rosaria e De Rosa Sabina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 13/7/2021 Il Consigliere