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Ordinanza — n. 33364/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33364/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33364/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODAFFERI GIOVANNI nato a PAOLA il 05/04/1971 avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 17 febbraio 2012, nella parte in cui Modafferi Giovanni era stato condannato per furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla negazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 61, n. 4, cod.pen..

Regesto Legislator

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articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 33364/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 61, n. 4, cod.pen..

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena infrazione privilegiata modifica della sentenza alleggerimento della pena caso di media gravità

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODAFFERI GIOVANNI nato a PAOLA il 05/04/1971 avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 17 febbraio 2012, nella parte in cui Modafferi Giovanni era stato condannato per furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla negazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 61, n. 4, cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione. Le attenuanti di cui all'art.62-bis cod.pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena e ai gravi precedenti penali dell'imputato è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze attenuanti suddette, anche perché nessun elemento, suscettibile di positiva valutazione, è stato offerto dall'imputato.

Del tutto generico, invece, è il motivo relativo all'attenuante del danno di speciale tenuità, atteso che, a parte il richiamo di pacifica giurisprudenza, nessun argomento è stato speso a sostegno del motivo dedotto, laddove va considerato, rimanendo al caso di specie, non solo il valore del carburante sottratto, nemmeno specificato dal ricorrente, ma anche il danno procurato alla vittima del reato, attraverso la forzatura del tappo del serbatoio. Tanto, senza considerare che i serbatoi degli autocarri contengono rilevanti quantità di carburante, per varie centinaia di Euro, per cui la deduzione del ricorrente avrebbe dovuto rivestirsi di pregnante specificità; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in Euro 3.000,00;

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (Irene Scordama