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Ordinanza — n. 33363/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to account for defense suspension in prescription calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33363/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to consider the suspension of the prescription period caused by the defense attorney's suspension from hearings. The appellant argued for prescription based on a transfer date in 2012, ignoring the subsequent suspension of proceedings from March to May 2017 and a later hearing delay. The court ruled that without accounting for these suspensions, the crime was not yet prescribed at the critical date, leading to the dismissal and award of costs.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 158 c.p.p.: The prescription period is suspended by the defense attorney's suspension from hearings; failure to account for this suspension renders an appeal based on prescription inadmissible.

Parole chiave

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criminal prescription defense attorney suspension suspension of proceedings inadmissible appeal statutory limitation period rinvio del dibattimento durata dell'infrazione restituzione del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.p.
Art. 158 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
D.P.R. n. 309/90, art. 73, comma 5
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLINO ANDREA nato a CAMPI SALENTINA il 29/04/1983 avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 27/05/2020, decidendo in sede rescissoria e parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCE, in data 24/09/2015, nei confronti di MARCELLINO ANDREA, riqualificava il fatto contestato al capo O come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, e rideterminava la pena complessiva in quattro anni e otto mesi di reclusione, confermando nel resto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo O per prescrizione quantomeno per la cessione posta in essere il 21/04/2012.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non considera il periodo di sospensione della prescrizione a causa dell'adesione del difensore di fiducia all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria (dal 22/03/2017 al 31/05/2017); ne consegue che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, alla data del 21/10/2019 il reato non era ancora prescritto. Il rinvio dell'udienza del 23/10/2019 a quella del 27/05/2020 (per adesione del difensore all'astensione dalle udienze successivamente proclamata dagli organismi di categoria) ha determinato un ulteriore prolungamento del termine di prescrizione successivo alla data della sentenza impugnata.

Alla inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO Il Presidente GIULIO SARNO DEPOSI , IN CA1Lit_LERIA -L_ i O 9 SET