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Ordinanza — n. 33362/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33362/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33362/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMETTI PASQUALE nato a LONGOBUCCO il 07/08/1971 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con ordinanza in data 10/11/2020, dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, in data 09/11/2018, che aveva condannato POMETTI PASQUALE per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 44, lett. b, 71 e 73, DPR n. 380 del 2001 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo due motivi, comuni per l'oggetto, con i quali deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla eccepita nullità assoluta della sentenza di primo grado pronunciata in patente violazione del diritto di difesa in quanto il difensore di fiducia non era mai stato avvisato della fissazione della prima udienza; tale nullità non è stata esaminata dalla Corte di appello.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33362/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. L'inutile decorso del termine per impugnare (la tardività dell'appello non è contestata dal ricorrente) comporta l'irrevocabilità della sentenza di primo grado (art. 648, comma 2, c.p.p.). Nel caso di specie, il ricorrente, come detto, non contesta la correttezza dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello che è stato effettivamente proposto il 20/05/2019 benché il termine per impugnare fosse spirato il 09/03/2019 (la sentenza di primo grado era stata pubblicata mediante lettura del dispositivo il 09/11/2018; il giudice si era riservato il termine di 75 giorni per depositare la motivazione, termine che scadeva il 23/01/2019; poiché la motivazione era stata tempestivamente depositata il 18/01/2019, il termine per impugnare scadeva il 09/03/2019).

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale ricorso per cassazione inosservanza del termine istanza tardiva di restituzione dei termini rinvio del dibattimento violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMETTI PASQUALE nato a LONGOBUCCO il 07/08/1971 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con ordinanza in data 10/11/2020, dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, in data 09/11/2018, che aveva condannato POMETTI PASQUALE per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 44, lett. b, 71 e 73, DPR n. 380 del 2001 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo due motivi, comuni per l'oggetto, con i quali deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla eccepita nullità assoluta della sentenza di primo grado pronunciata in patente violazione del diritto di difesa in quanto il difensore di fiducia non era mai stato avvisato della fissazione della prima udienza; tale nullità non è stata esaminata dalla Corte di appello.

Il ricorso è inammissibile. L'inutile decorso del termine per impugnare (la tardività dell'appello non è contestata dal ricorrente) comporta l'irrevocabilità della sentenza di primo grado (art. 648, comma 2, c.p.p.). Nel caso di specie, il ricorrente, come detto, non contesta la correttezza dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello che è stato effettivamente proposto il 20/05/2019 benché il termine per impugnare fosse spirato il 09/03/2019 (la sentenza di primo grado era stata pubblicata mediante lettura del dispositivo il 09/11/2018; il giudice si era riservato il termine di 75 giorni per depositare la motivazione, termine che scadeva il 23/01/2019; poiché la motivazione era stata tempestivamente depositata il 18/01/2019, il termine per impugnare scadeva il 09/03/2019).

Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, le nullità assolute e insanabili possono essere eccepite o rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ma non anche dopo che il procedimento si è concluso con l'emissione del provvedimento finale divenuto irrevocabile, dati gli effetti del giudicato che non possono essere rimossi se non nei casi espressamente previsti dalla legge (Sez. 1, n. 4216 del 19/06/1997, Rv. 208430 - 01; Sez. 2, n. 4407 del 18/12/2018, Rv. 275069 - 01; Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Rv. 229580 - 01;

Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, Rv. 234224 - 01). Peraltro, non avendo il ricorrente mai dedotto l'incolpevole ignoranza del processo, egli non può nemmeno proporre la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis, c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore i ALD• ÀVETO IN C,•, E RI A Il Presidente 9 SET 321