Ordinanza — n. 33360/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTI ANNA nato a NAPOLI il 02/06/1942 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 14/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, in data 18/02/2019, nei confronti di FONTI ANNA in relazione al reato di cui all'art. 44, lett. c), DPR n. 380 del 2001. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 44, d.P.R. n. 380/2001 e 521 c.p.p., l'errore di fatto e l'illogicità della motivazione; - con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis c.p, art. 521 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33360/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Spiega poi la Corte territoriale che il riferimento fatto dal primo Giudice alle modifiche prospettiche dell'immobile costituiva parte di un ragionamento che il difensore aveva estrapolato dal contesto. Questo essendo il fatto non sussiste alcuna discrasia rispetto all'editto accusatorio; né la violazione dell'art. 521 c.p.p. può essere dedotta per sollecitare, di fatto, una diversa valutazione degli elementi in base ai quali i giudici di merito hanno conformemente valutato le prove a carico dell'imputata (secondo cui il livellamento dell'area costituiva una attività di mera manutenzione).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTI ANNA nato a NAPOLI il 02/06/1942 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 14/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, in data 18/02/2019, nei confronti di FONTI ANNA in relazione al reato di cui all'art. 44, lett. c), DPR n. 380 del 2001. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 44, d.P.R. n. 380/2001 e 521 c.p.p., l'errore di fatto e l'illogicità della motivazione; - con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p..
Con memoria pervenuta in Cancelleria il 02/04/2021, il difensore della ricorrente ha insistito per l'ammissibilità e fondatezza del ricorso. Il ricorso è inammissibile. L'editto accusatorio imputa alla ricorrente il reato di lottizzazione abusiva per aver trasformato un'area agricola estesa 470 mq. adibendola a parcheggio e deposito di attrezzi edili mediante opere (tra le quali lo spianamento dell'area e la posa in opera di un box di legno) che lasciavano presagire anche la suddivisione in due particelle dell'unico lotto. Nel descrivere il fatto oggetto di condanna, la Corte di appello dà atto che all'esecuzione materiale delle opere aveva fatto seguito la concessione in comodato d'uso di una parte dell'area dotata di ingresso autonomo, recinzione e cancello.
Spiega poi la Corte territoriale che il riferimento fatto dal primo Giudice alle modifiche prospettiche dell'immobile costituiva parte di un ragionamento che il difensore aveva estrapolato dal contesto. Questo essendo il fatto non sussiste alcuna discrasia rispetto all'editto accusatorio; né la violazione dell'art. 521 c.p.p. può essere dedotta per sollecitare, di fatto, una diversa valutazione degli elementi in base ai quali i giudici di merito hanno conformemente valutato le prove a carico dell'imputata (secondo cui il livellamento dell'area costituiva una attività di mera manutenzione).
La tesi difensiva, oltre ad essere manifestamente infondata, è generica perché non si confronta con la ratio della pronuncia nella sua interezza. Il secondo motivo è manifestamente infondato e generico. La particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla Corte di appello in considerazione della reiterazione delle condotte nel tempo, del particolare pregio dell'area illecitamente modificata, dei plurimi vincoli violati; la ricorrente, estraniandosi ancora una volta dalla ratio decidendi, insiste sul ripristino dello stato dei luoghi non confrontandosi con il resto della motivazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore ALDO AC TO Il Presi