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Ordinanza — n. 33359/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33359/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33359/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCITELLO CARMELO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 19/01/1965 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 05/09/2019, nei confronti di PISCITELLO CARMELO in relazione al reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74/2000. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo ed il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - con il terzo motivo deduce la mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33359/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria difetto di motivazione difetto di legittimazione del ministero pubblico verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCITELLO CARMELO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 19/01/1965 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 05/09/2019, nei confronti di PISCITELLO CARMELO in relazione al reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74/2000. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo ed il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - con il terzo motivo deduce la mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il ricorso è inammissibile Il primo motivo deduce il travisamento delle prove (il PVC) utilizzate dalla Corte dì appello per confermare la sentenza di primo grado (in relazione all'entità dei costi) e l'illegittimo ricorso alla motivazione per relationem. Il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzì, Rv. 258438). Peraltro il ricorrente non allega nemmeno le prove a suo dire travisate, così che le proprie deduzioni risultano inammissibilmente fattuali impedendone lo scrutinio in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, noto anche al ricorrente, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rìlettura' degli elementi dì fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

A non diversi rilievi si espone il secondo motivo che, nel contestare la determinazione dei costi operata in sede di merito, si avvale di continui richiami al contenuto di prove (la CTP) non allegate al ricorso. Peraltro, va precisato che il travisamento consiste un errore percettivo e non valutativo della prova sicché l'affermazione della Corte di appello che la quantificazione dei costi proposta dalla difesa non ha alcun aggancio a fatti reali non può essere superata proponendo alla Corte di cassazione un diverso esame del contenuto della CT di parte.

Il superamento della soglia di punibilità per oltre quasi il 10% del suo valore, rende immune da vizi la decisione di ritenere l'offesa tutt'altro che particolarmente tenue, con conseguente manifesta infondatezza dell'ultimo motivo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore DEPOSITATA IN