Ordinanza — n. 33358/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURINI PAOLO nato a RIMINI il 23/10/1961 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 02/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VENEZIA, in data 16/05/2019, nei confronti di TAMBURINI PAOLO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art- 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Il ricorso è inammissibile. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte di cassazione, nel reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, è richiesto il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo (ex plurimis, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263127 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 33358/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURINI PAOLO nato a RIMINI il 23/10/1961 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 02/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VENEZIA, in data 16/05/2019, nei confronti di TAMBURINI PAOLO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art- 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Il ricorso è inammissibile. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte di cassazione, nel reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, è richiesto il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo (ex plurimis, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263127 - 01;
Sez. 3, n. 12248 del 22/01/2014, Rv. 259806 - 01). Pur volendo attribuire rilevanza alla dedotta crisi di liquidità dell'impresa che, in tesi difensiva, avrebbe inciso sulla volontarietà della condotta omissiva e, dunque, sul dolo, resta il fatto che la Corte di appello ne ha escluso la rilevanza ed ha comunque stigmatizzato il comportamento del ricorrente che non aveva fatto quanto era in suo potere per poter adempiere al debito tributario. Le odierne deduzioni difensive sollecitano una sostanziale revisione della decisione sulla base di inammissibili deduzioni fattuali non consentite in questa sede di legittimità; la Corte di cassazione, infatti, è giudice del provvedimento, non della decisione.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi dì impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso (e nel caso di specie non sono stati allegati), devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione ‘,/ unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
Peraltro, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato datì probatorì non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.
Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO iDEPOS1TATA