Ordinanza — n. 33354/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABAU IOAN MARIUS nato il 04/06/1973 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 29/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 22/07/2019, nei confronti di SABAU IOAN MARIUS in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 5, d.lgs. n. 74 del 2000 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (mancata concessione attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 33354/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie, la gravità oggettiva del reato, la reiterazione delle condotte e la bancarotta della società in questione, costituiscono indici di non meritevolezza non manifestamente illogici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABAU IOAN MARIUS nato il 04/06/1973 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 29/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 22/07/2019, nei confronti di SABAU IOAN MARIUS in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 5, d.lgs. n. 74 del 2000 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (mancata concessione attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena).
Il ricorso è inammissibile. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, il ricorrente era legale rappresentante della società contribuente e delegato alla presentazione della dichiarazione annuale alle date si scadenza dell'obbligo. Le diverse deduzioni difensive volte ad una diversa ricostruzione dei fatti (ed, in particolare, al ridimensionamento temporale dell'obbligo) si avvalgono di inammissibili allegazioni fattuali non consentite in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante la allegazione di prove delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento. Resta, dunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.
E' un dato di fatto che alle date di scadenza dell'obbligo il ricorrente rivestiva la carica societaria che lo rendeva immediatamente e direttamente responsabile dell'adempimento, non rilevando la sua qualifica di "testa di legno" che operava a comando altrui. Ché, anzi, proprio tale consapevole asservimento dei propri obblighi alle richieste del gestore occulto costituisce elemento più che sufficiente per ritenere il dolo specifico. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie, la gravità oggettiva del reato, la reiterazione delle condotte e la bancarotta della società in questione, costituiscono indici di non meritevolezza non manifestamente illogici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO Il Presidente GIUL