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Ordinanza — n. 33353/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33353/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33353/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAETANI LISE° ANGELO nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 17/01/1964 GUGGINO RINA ANTONIA nato a PALAZZO ADRIANO il 03/04/1973 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33353/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Parole chiave

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carcerazione cautelativa motivo della detenzione lavoro del detenuto carcerazione in vista di consegna distacco di lavoratori indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAETANI LISE° ANGELO nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 17/01/1964 GUGGINO RINA ANTONIA nato a PALAZZO ADRIANO il 03/04/1973 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 07/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SCIACCA, in data 24/02/2020, nei confronti di GAETANI LISE° ANGELO e GUGGINO RINA ANTONIA, assolveva quest'ultima dal reato di cui al capo A per non avere commesso il fatto, rideterminava la pena in un mese di arresto, confermava nel resto la condanna di entrambi gli imputati per i reati di cui agli art. 255, comma 3 (contestato ad entrambi), e 256 (contestato al solo Gaetani), d.lgs. n. 152 del 2006. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:

GAETANI LISE° ANGELO deduce: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato (primo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (secondo motivo). GUGGINO RINA ANTONIA deduce con unico motivo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso di Gaetani Liseo Il tema difensivo proposto con il primo motivo (l'impossibilità di adempiere all'ordinanza sindacabile di bonifica dei terreni sui quali aveva illecitamente smaltito rifiuti anche pericolosi siccome sottoposto a custodia cautelare poco prima della notifica dell'ordinanza in questione) riguarda esclusivamente il reato di cui al capo B (quello di cui al capo A non è oggetto di ricorso) e riprende argomenti disattesi dalla Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica e sulla base di considerazioni di fatto che non possono essere rimesse in discussione in questa sede di legittimità attingendo direttamente al materiale probatorio del quale il ricorrente non deduce nemmeno il travisamento.

La Corte ha escluso non solo l'ignoranza dell'ordinanza sindacale (ricevuta dall'imputato quando era agli arresti domiciliari) ma anche della impossibilità ad adempiervi (non ostando tale misura alla possibilità di adempiere anche mediante terze persone). Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il primo motivo tende, appunto, ad ottenere una inammissibile, alternativa ricostruzione dei fatti mediante la non consentita allegazione del contenuto di prove dichiarative delle quali, come detto, non viene dedotto il travisamento. Il secondo motivo è totalmente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, n aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello illustra le ragioni del trattamento sanzionatorio ancorandole alla gravità del fatto e alla intensità del dolo, con motivazione che sfugge al sindacato di questa Corte di cassazione. Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso della Guggino. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'obbligo di rimozione dei rifiuti sorge sia in capo al responsabile dell'abbandono, quale conseguenza della sua condotta; sia nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa; sia nei confronti dei destinatari dell'ordinanza sindacale di rimozione che sono obbligati in quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento per ottenerne l'annullamento o non hanno fornito al giudice penale elementi significativi per l'eventuale disapplicazione (Sez. 3, n. 39430 del 12/06/2018, Rv. 273840 - 01;

Sez. 3, n. 12462 del 17/02/2016, Rv. 266436 - 01). Si tratta di questione di fatto non dedotta in appello ove, invece, la ricorrente, coniuge del co- imputato e proprietaria del terreno interessato, aveva solo sostenuto che all'epoca dell'accertamento del reato era ancora in termini per adempiere all'ordinanza sindacale ma non aveva negato di non aver impedito al marito di utilizzare il terreno come luogo di abbandono di rifiuti ponendosi, dunque, nella condizione di legittima destinataria dell'ordinanza. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO 2itt