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Ordinanza — n. 33351/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33351/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33351/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORIANO MARIA GRAZIA nato a VICO EQUENSE il 09/08/1977 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 18/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 28/11/2017, nei confronti di DORIANO MARIA GRAZIA in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, CP, 44, lett. c), DPR n. 380 del 2001 (capo A), 181, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo B), 1161 Cod. Nav. (capo C), nonché di cui agli artt. 81, CP, 256, d.lgs. n. 152 del 2006 (capi D ed E), 137, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo G). Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo ì seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione (primo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al la mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B in conseguenza dell'intervenuto ripristino dei luoghi (secondo motivo).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33351/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. I reati risultano accertati come consumati il 21 aprile 2015 ed il 3 luglio 2015; alla data della sentenza impugnata nessuno di essi era prescritto. Oltretutto la data di effettiva cessazione delle condotte presuppone accertamenti in fatto che sono preclusi in questa sede se non dedotti in sede di giudizio di merito. La ricorrente dà per scontata la possibilità di questa Corte dì accedere agli atti onde accertare la data di effettiva cessazione delle condotte illecite che lei stessa indica come "verosimile", rendendo perplesso il motivo sul punto.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza ricorso di annullamento ritiro della domanda di revisione tempestività dell'istanza di ricusazione censura formulata in modo carente azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORIANO MARIA GRAZIA nato a VICO EQUENSE il 09/08/1977 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 18/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 28/11/2017, nei confronti di DORIANO MARIA GRAZIA in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, CP, 44, lett. c), DPR n. 380 del 2001 (capo A), 181, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo B), 1161 Cod. Nav. (capo C), nonché di cui agli artt. 81, CP, 256, d.lgs. n. 152 del 2006 (capi D ed E), 137, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo G). Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo ì seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione (primo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al la mancata declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B in conseguenza dell'intervenuto ripristino dei luoghi (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile. I reati risultano accertati come consumati il 21 aprile 2015 ed il 3 luglio 2015; alla data della sentenza impugnata nessuno di essi era prescritto. Oltretutto la data di effettiva cessazione delle condotte presuppone accertamenti in fatto che sono preclusi in questa sede se non dedotti in sede di giudizio di merito. La ricorrente dà per scontata la possibilità di questa Corte dì accedere agli atti onde accertare la data di effettiva cessazione delle condotte illecite che lei stessa indica come "verosimile", rendendo perplesso il motivo sul punto.

Ma tale possibilità, come noto, è preclusa alla Corte di cassazione che è giudice dell'atto impugnato (che ne delimita il perimetro e l'oggetto della cognizione) non della decisione; né la ricorrente deduce il travisamento delle prove relativamente alla data di cessazione delle condotte che, come detto, non costituiva nemmeno motivo di appello. A non diversi rilievi sì espone il secondo motivo, posto che la riduzione in prìstìno non è avvenuta prima dell'accertamento del reato e dell'ingiunzione emessa dalla competente autorità; le diverse allegazioni difensive si basano, ancora una volta, su inammissibili deduzioni fattuali non supportare nemmeno dall'eccezione di travisamento delle prove utilizzate dai Giudici di merito per escludere la non punibilità del reato di cui al capo B Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO Il Presidente GIULIO SARNO rADEì'