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Ordinanza — n. 33350/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific procedural acts and improper factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33350/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a first-instance fine inadmissible because it relied on general factual arguments rather than specific procedural acts. The appellant argued for posthumous product alteration and non-punishment, but the Court held that cassation judges cannot re-evaluate facts or substitute their own reasoning for the lower court's. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 568, u.c., CPP; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own reasoning for the lower court's, limiting review to the structural coherence of the decision and excluding appeals based on general factual reconstructions without specific procedural acts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility judicial review of facts non-punishment cause attenuating circumstances procedural acts requirement motivi di revisione modifica comprovabile azione costitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 568, u.c., CPP
593, u.c., CPP), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte ai sensi dell'art. 568, u.c., CPP.
Art. 593, u.c., CPP
Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., CPP), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte ai sensi dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
12 del 31 maggio 2000, Jakani); 2) «L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
L. del 20 febbraio 2006, n. 46
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31 maggio 2000, Jakani
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MARIANNA nato a NAPOLI il 21/07/1976 avverso la sentenza del 20/09/2018 del TRIBUNALE di LAGONEGROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; I.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di LAGONEGRO, con sentenza in data 20/09/2018, condannava MONACO MARIANNA alla pena di 2.000,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all art. 515 CP Avverso la predetta sentenza la MONACO ha interposto appello deducendo la alterazione postuma del prodotto per cause a lei non imputabili, invocando la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis CP e comunque la applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., CPP), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte ai sensi dell'art. 568, u.c., CPP.

Il ricorso (così qualificato l'appello) è inammissibile. Conformemente al mezzo di impugnazione effettivamente voluto dall'imputata, l'atto di impugnazione è interamente supportato da continui richiami agli elementi di prova utilizzati per il giudizio ai quali la Corte di cassazione, in quanto giudice dell'atto e non della decisione, non può accedere. In tema di controllo sulla motivazione dei provvedimenti sottoposti al proprio sindacato, questa Corte ha insegnato che: 1) «è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez.

U, n. 12 del 31 maggio 2000, Jakani); 2) «L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali» (Sez, U, n. 47289 del 24/09/2003; così anche Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina). Esula, pertanto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso (e nel caso di specie non sono stati allegati), devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Occorre aggiungere che:

a) la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis CP non è stata chiesta in primo grado e non risulta 'ictu oculi' applicabile;

b) la decisione del giudice di non applicare le circostanze attenuanti nella loro massima estensione non è sindacabile in questa sede, non di certo in base alle inammissibili allegazioni fattuali contenute nell'appello o alla diversa valutazione delle circostanze indicate dallo stesso Giudice ai fini della decisione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore Il Presi