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Ordinanza — n. 33349/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33349/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33349/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO DOMENICO nato a CASORIA il 28/10/1974 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 28/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 11/09/2019, nei confronti di CAIAZZO DOMENICO, rideterminava la pena e confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 296 DPR n. 43 del 1973 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 27 Cost, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33349/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Parole chiave

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infrazione doganale traffico aggravato di cocaina dazi doganali non pagati ripristino dei dazi doganali professioni del settore doganale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 27 Cost
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO DOMENICO nato a CASORIA il 28/10/1974 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 28/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 11/09/2019, nei confronti di CAIAZZO DOMENICO, rideterminava la pena e confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 296 DPR n. 43 del 1973 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

Il ricorso è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Con specifico riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo, si è coerentemente affermato che il giudice non è tenuto a considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475 - 01).

Quanto alla recidiva, la decisione della Corte di appello di confermarne la sussistenza alla luce della evidente intolleranza alle regole manifestata dall'ennesimo fatto per il quale il ricorrente è stato condannato, non è manifestamente illogica e non è di certo sindacabile sulle scorta delle generiche deduzioni difensive. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore ALD A- T• Il Presidente GI