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Ordinanza — n. 33348/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33348/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33348/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENATORE MATTEO nato a SALERNO il 05/09/1968 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 26/02/2019, nei confronti di SENATORE MATTEO in relazione al reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 (omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA della società "EUROPA LINE SRL" della quale era legale rappresentante; fatto contestato come commesso in Salerno il 30/09/2013, con recidiva specifica e reiterata). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 597 c.p.p. in conseguenza della applicazione, in appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado.

Regesto Legislator

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art. 597 c.p, art. 20 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33348/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 5, d.lgs. n. 74 del 2000 (omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA della società "EUROPA LINE SRL" della quale era legale rappresentante; fatto contestato come commesso in Salerno il 30/09/2013, con recidiva specifica e reiterata). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 597 c.p.p. in conseguenza della applicazione, in appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva direttiva sull'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto rimborso dell'IVA procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento rendita lineare

Disposizioni normative citate

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art. 597 c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 597 c.p.p.
art. 20 cod. pen
non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENATORE MATTEO nato a SALERNO il 05/09/1968 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 23/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 26/02/2019, nei confronti di SENATORE MATTEO in relazione al reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 (omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA della società "EUROPA LINE SRL" della quale era legale rappresentante; fatto contestato come commesso in Salerno il 30/09/2013, con recidiva specifica e reiterata). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 597 c.p.p. in conseguenza della applicazione, in appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado.

Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo il risalente, autorevole insegnamento della Corte di cassazione, poiché l'art. 597, terzo comma, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero (Sez.

U, n. 8411 del 17/07/1998, Ishaka. Rv. 210979 - 01; Sez. 3, n. 30122 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 270455 - 01; Sez. 6, n. 31358 del 14/06/2011, Rv. 250553 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO i D IN CA. Il Presidente i O 9 SET GIULI