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Ordinanza — n. 33345/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33345/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33345/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URGESI PIETRO nato a CEGLIE MESSAPICA il 26/08/1963 avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BRINDISI, con sentenza in data 26/02/2020, condanna URGESI PIETRO alla pena di 100 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 674 c.p., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione dal reato a lui ascritto o comunque la riduzione della pena o, ancora, la non punibilità per speciale tenuità del fatto. Poiché la sentenza è inappellabile (art. 593, u.c., c.p.p.), l'atto è stato trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, u.c., c.p.p. Trattandosi di appello, l'impugnazione è supportata da continui riferimenti ad elementi estranei al testo della motivazione presupponendo, coerentemente, del resto, al mezzo di impugnazione prescelto, la possibilità del giudice di accedere agli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, possibilità preclusa alla Corte di cassazione.

Regesto Legislator

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art. 674 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33345/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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oltraggio alla corte ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario sanzione amministrativa risarcimento per atto illecito sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 674 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BRINDISI, con sentenza in data 26/02/2020, condanna URGESI PIETRO alla pena di 100 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 674 c.p., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URGESI PIETRO nato a CEGLIE MESSAPICA il 26/08/1963 avverso la sentenza del 26/02/2020 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BRINDISI, con sentenza in data 26/02/2020, condanna URGESI PIETRO alla pena di 100 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 674 c.p., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione dal reato a lui ascritto o comunque la riduzione della pena o, ancora, la non punibilità per speciale tenuità del fatto. Poiché la sentenza è inappellabile (art. 593, u.c., c.p.p.), l'atto è stato trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, u.c., c.p.p. Trattandosi di appello, l'impugnazione è supportata da continui riferimenti ad elementi estranei al testo della motivazione presupponendo, coerentemente, del resto, al mezzo di impugnazione prescelto, la possibilità del giudice di accedere agli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, possibilità preclusa alla Corte di cassazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO Il Presidente GIULIOIARNCL riS—F P. 3 -5; :TATA IN U9 SET 2021 IL RTNZ3: