Ordinanza — n. 33344/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONAZZI LUCA nato a REGGIO EMILIA il 28/08/1960 avverso la sentenza del 15/10/2020 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdatacciaaggAR~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, con la sentenza in epigrafe, applicava a SIMONAZZI LUCA la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Ricorre SIMONAZZI LUCA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione sul punto. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33344/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONAZZI LUCA nato a REGGIO EMILIA il 28/08/1960 avverso la sentenza del 15/10/2020 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdatacciaaggAR~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, con la sentenza in epigrafe, applicava a SIMONAZZI LUCA la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Ricorre SIMONAZZI LUCA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione sul punto. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non rientra più tra í casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO Il Presidente DEPOSITATA GIULIR'N O IN C