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Ordinanza — n. 33342/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33342/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33342/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO COSIMO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 30/05/1967 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; L. E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, con sentenza in data 09/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LOCRI, in data 24/09/2019, nei confronti di AMATO COSIMO in relazione al reato di cui all' art. 256 DL n. 152 del 2006 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - con il secondo ed il terzo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33342/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.

Parole chiave

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consegna dei mezzi ausiliari divieto di accettare regali rifiuti non recuperabili donatario esportazione di rifiuti donazione mista

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO COSIMO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 30/05/1967 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; L.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, con sentenza in data 09/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LOCRI, in data 24/09/2019, nei confronti di AMATO COSIMO in relazione al reato di cui all' art. 256 DL n. 152 del 2006 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - con il secondo ed il terzo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio;

Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il ricorrente è stato colto nell'atto di disfarsi dei rifiuti illecitamente traportati e indicati nella rubrica (una lavatrice, un divano, una sedia, tre sacchi neri, un mobile di legno, uno stendibiancheria). Tale condotta contrasta, sul piano logico, con la deduzione difensiva che si trattava di beni riutilizzabili e non destinati all'abbandono siccome donati da una persona che, peraltro, non è mai stata sentita nel corso del processo. Il primo motivo, dunque, è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.

A non diversi rilievi si prestano gli altri due motivi. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione (i precedenti penali, due dei quali specifici) che è esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Anche la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 coi pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Nel caso di specie, la pena di sei mesi di arresto è inferiore alla media edittale del reato oggetto di condanna. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2021 Il Consigliere Estensore