Cassation court dismisses appeal regarding criminal penalty continuation, ruling execution judge's decision is non-reviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the execution judge erred in rejecting the application of the penalty continuation rule by failing to recognize the material link between crimes. The court held that the execution judge's decision on this matter is final and cannot be challenged in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The decision of the execution judge regarding the application of the penalty continuation rule is not subject to review in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL FRATE ALBERTO nato a PREDAZZO il 22/08/1943 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Del Frate Alberto, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che essi fossero frutto di spinte a delinquere estemporanee.
2. Avverso questa ordinanza Del Frate ricorre per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.
Del resto non occorreva perché si riconoscesse il medesimo disegno criminoso l'appartenenza a fatti della stessa indole. Ancora erroneo era stato il riferimento alla continuità temporale, mancante, là dove il reato di falsa attestazione delle generalità era stato commesso il 3/6/2011 anche se successivamente accertato dai carabinieri (17/7/2012). In realtà la disponibilità del documento falso del Locatelli era stato,procurataiper commettere l'evasione degli arresti domiciliari, aspetto che si evidenziava dalle stesse dichiarazioni rese in sede di convalida dell'arresto.
3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, argomentazioni che sono state compiutamente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità. Il Giudice a quo ha spiegato le ragioni per le quali non riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti giu idicaiti, con le sentenze in esame ed ha ritenuto assorbente anche l'aspetto temporaleg4toghi di commissione dei delitti.
D'altro canto le dichiarazioni rese e la circostanza che le spiegazioni offerte in sede di arresto non siano state oggetto di approfondimento non si rivelano decisive, poiché per quel delitto l'istante aveva patteggiato e in ogni caso non si tratta di dati allegati al ricorso in ossequio alla regola di autosufficienza. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini IDE PO S I