Ordinanza — n. 33322/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MANTO LILIANA CETTINA nato a MUSSOMELI il 07/12/1969 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava la richiesta finalizzata ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale e concedeva a Lo Manto Liliana Cettina la misura della detenzione domiciliare. Osservava che era in esecuzione una condanna per rissa e minaccia e che sarebbe stata adeguata allo scopo la misura anzidetta richiesta in subordine da Lo Manto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33322/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Era pertanto stimata unica adeguata la misura della detenzione domiciliare in luogo dell'affidamento in prova proprio per i plurimi fatti devianti che si erano registrati nel lungo periodo compreso tra il 2001 e il 2013. L'assenza di un'attività lavorativa escludeva un affidamento positivo. Ciò anche in ragione della invocata misura della semilibertà/ «ti z 'oh, n tivt,r11 oc114 1.111 soi-‘),(41:n:,,,t, sqìrè.dt.i3i-,14 4,14;34 Il ricorso non si confronta specificamente e criticamente con questi aspetti, che valgono hsl .iskari cX ad escludere la concessione anche della semilibertà, invocata in subordine, non delineandosM: (4110(3, una personalità su cui fare affidamento ai fini dell'anzidetta misura alternativa.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MANTO LILIANA CETTINA nato a MUSSOMELI il 07/12/1969 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava la richiesta finalizzata ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale e concedeva a Lo Manto Liliana Cettina la misura della detenzione domiciliare. Osservava che era in esecuzione una condanna per rissa e minaccia e che sarebbe stata adeguata allo scopo la misura anzidetta richiesta in subordine da Lo Manto.
Avverso tale ordinanza, ricorre Lo Manto Liliana Cettina, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che era stato valutato dal Tribunale di sorveglianza con un percorso, motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico. Si unc era, poi, completamente omessa gwIla misura della semilibertà che la Lo Manto aveva anche richiesto. Il ricorso è inammissibile, essendo affidato a motivi manifestamente infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. Questa Corte osserva che diversi sono stati, nella specie, gli elementi che hanno indotto a formulare un giudizio di prognosi non favorevole sulla concessione della misura dell'affidamento in prova e tra essi, richiamate le informative della polizia giudiziaria, si è sottolineata la valenza assorbente dei plurimi fatti di rissa e di minaccia che denotavano una personalità che non aveva ancora avviato un serio percorso di risocializzazione, che avrebbe dovuto ancora maturare.
Era pertanto stimata unica adeguata la misura della detenzione domiciliare in luogo dell'affidamento in prova proprio per i plurimi fatti devianti che si erano registrati nel lungo periodo compreso tra il 2001 e il 2013. L'assenza di un'attività lavorativa escludeva un affidamento positivo. Ciò anche in ragione della invocata misura della semilibertà/ «ti z 'oh, n tivt,r11 oc114 1.111 soi-‘),(41:n:,,,t, sqìrè.dt.i3i-,14 4,14;34 Il ricorso non si confronta specificamente e criticamente con questi aspetti, che valgono hsl .iskari cX ad escludere la concessione anche della semilibertà, invocata in subordine, non delineandosM: (4110(3, una personalità su cui fare affidamento ai fini dell'anzidetta misura alternativa.
CA,-) Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero (corte cost. 186/2000)..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Enrico Giuseppe Sandr