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Ordinanza — n. 33321/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and procedural defects in recidiva calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33321/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were too generic and lacked specific deductions regarding the legal qualification of the crimes. The appellant failed to address the correct classification of offenses or the procedural rules governing liability in plea-bargain sentences. Consequently, the court upheld the lower court's sentencing calculation and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 396 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the error in legal qualification or procedural application, particularly regarding recidiva calculations in plea-bargain sentences.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal recidiva sentencing calculation plea bargain liability procedural defects appeal recidiva nell'infrazione infrazione alla legge sulle armi reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e segg. cod. proc. pen.
Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Art. 81 capoverso cod. pen.
Art. 396 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO ALESSANDRO nato a CARDITO il 23/12/1978 avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIeferto-avvtstr-aFfe-pe4ti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Piscopo Alessandro, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e segg. cod.proc.pen. indicata in rubrica; deduce vizio di motivazione con riguardo all'omessa verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto, alla valutazione degli "eventuali profili di incertezza sulla responsabilità penale" dell'imputato, all'errato computo della pena costituito dall'applicazione degli aumenti di pena per la continuazione sulla pena base aumentata per la recidiva.

Il ricorso, formulato in termini del tutto generici e perplessi, deve essere dichiarato inammissibile: nessuna specifica deduzione è stata formulata con riguardo alla corretta qualificazione giuridica dei reati ascritti di ricettazione, detenzione e porto illegale di arma clandestina; il motivo attinente la responsabilità dell'imputato non è deducibile avverso la sentenza di patteggiamento alla stregua del novellato testo dell'art. 448 (comma 2-bis) del codice di rito; il calcolo della pena concordata dalle parti e recepita dalla sentenza impugnata risulta ritualmente operato, effettuando prima l'aumento di pena per la circostanza aggravante della recidiva sulla pena base individuata per la violazione ritenuta più grave, quindi operando distinti aumenti ex art. 81 capoverso cod.pen. per i due reati satellite unificati in continuazione, e infine applicando la riduzione per il rito premiale.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 3.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente - A toni° Cairo C22 Enrico Giuseppe Sandrini ±, CL") iDEPOSITATA CANCE