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Ordinanza — n. 33320/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33320/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33320/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR ABDELLAH nato il 10/05/1968 avverso il decreto del 02/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA4ate-avv.iee-a44e--fg3-Ft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; , tAccre,i--0 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, codit Mara= in epigrafe dichiarava inammissibile la richiesta di Chakir Abdellah finalizzata ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33320/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMA4ate-avv.iee-a44e--fg3-Ft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; , tAccre,i--0 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, codit Mara= in epigrafe dichiarava inammissibile la richiesta di Chakir Abdellah finalizzata ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom permesso di dimora scaduto allegazioni insufficientemente motivate allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda di revisione dell'asilo soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR ABDELLAH nato il 10/05/1968 avverso il decreto del 02/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA4ate-avv.iee-a44e--fg3-Ft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

, tAccre,i--0 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, codit Mara= in epigrafe dichiarava inammissibile la richiesta di Chakir Abdellah finalizzata ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini tua @,21- „ pgpp1 TATA fiV 6M4eaLLt