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Ordinanza — n. 33319/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33319/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33319/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAHIDY YASSIN nato il 08/02/1986 avverso la sentenza del 13/12/2018 del GIUDICE DI PACE di SORRENTO Acte-erreise-aile-pagtg- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Sorrento dichiarava Wahidy Yassin 1.10 C4 nnava colpevole del reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 286/1998 fa'Tra- pena di 5000 euro di ammenda, per essersi trattenuto, senza ayerne avuto titolo, sul territorio dello Stato. CarpNZetc., e 13 Verb%vctd)v.>hoa L'avvocato TeodosiorProponevamappello avverso tale sentenza, (difensore non abilitate‘ al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) e l'atto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., era trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza contro cui non era consentito l'appello.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33319/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione, erroneamente qualificata dal difensori di fiducia del condannato quale appello, in violazione del disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è stata proposta da an avvocato' non abilitata al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne discende che il ricorso proposto daigavvocate anzidette, risultando presentato da £2, difensore sprovvisto della prescritta abilitazione innanzi le superiori giurisdizioni, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.

Parole chiave

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asilo a famiglia siriana domanda d'asilo di cittadino nigeriano notificazione valida residente straniero notifica del cambiamento d'indirizzo diritto d'abitazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAHIDY YASSIN nato il 08/02/1986 avverso la sentenza del 13/12/2018 del GIUDICE DI PACE di SORRENTO Acte-erreise-aile-pagtg- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Sorrento dichiarava Wahidy Yassin 1.10 C4 nnava colpevole del reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 286/1998 fa'Tra- pena di 5000 euro di ammenda, per essersi trattenuto, senza ayerne avuto titolo, sul territorio dello Stato. CarpNZetc., e 13 Verb%vctd)v.>hoa L'avvocato TeodosiorProponevamappello avverso tale sentenza, (difensore non abilitate‘ al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) e l'atto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., era trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza contro cui non era consentito l'appello.

Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione, erroneamente qualificata dal difensori di fiducia del condannato quale appello, in violazione del disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è stata proposta da an avvocato' non abilitata al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne discende che il ricorso proposto daigavvocate anzidette, risultando presentato da £2, difensore sprovvisto della prescritta abilitazione innanzi le superiori giurisdizioni, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A onio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini tt,v) DEPOSITATA I1IN CANCELLE