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Ordinanza — n. 33318/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33318/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33318/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIERO GIUSEPPE nato a MASSAFRA il 16/10/1987 L7-(t2 avverso l'ordinanza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO Atrtererraistmeitteinni; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, si pronunciava con ordinanza di rigetto a proposito della richiesta di Carriero Giuseppe, il quale chiedeva l'applicazione dell'istituto della continuazione per i reati commessi. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato, lamentando in sostanza l'applicazione di quanto richiesto. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33318/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, e risultando priva di motivi l'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione permesso di promuovere un procedimento penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di legittimazione del ministero pubblico ricusazione del pubblico ministero allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, e risultando priva di motivi l'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIERO GIUSEPPE nato a MASSAFRA il 16/10/1987 L7-(t2 avverso l'ordinanza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO Atrtererraistmeitteinni; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, si pronunciava con ordinanza di rigetto a proposito della richiesta di Carriero Giuseppe, il quale chiedeva l'applicazione dell'istituto della continuazione per i reati commessi. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato, lamentando in sostanza l'applicazione di quanto richiesto. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, e risultando priva di motivi l'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini )1L-24- ----E-TPOSITATA - } IIN CANCEL