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Ordinanza — n. 33317/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding rejection of criminal continuance in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33317/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for criminal continuance in execution proceedings. The appellant argued that the execution judge failed to recognize the material and temporal correlation between prior convictions, but the Court found the lower court's reasoning coherent and free from logical flaws. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The decision on the application of criminal continuance in execution proceedings is not subject to review in terms of legality, and appeals challenging the lack of a unitary criminal design must be dismissed if the lower court's reasoning is sound.

Parole chiave

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criminal continuance execution proceedings unitary criminal design inadmissibility of appeal review of legality perseguimento penale per truffa riduzione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art.
Art. 81 cod. pen.
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 671 cod. proc. pen
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo
e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv.
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv.
Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna
198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO SALVATORE nato a NOLA il 08/09/1973 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Salvatore Napolitano, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che essi fossero frutto di spinte a delinquere estemporanee.

2. Avverso questa ordinanza Salvatore Napolitano ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale e temporale esistente tra i reati presupposti.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;

Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, argomentazioni che sono state compiutamente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità. Il Giudice a quo ha spiegato le ragioni per le quali non riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le diverse sentenze trattandosi di delitti che pur formalmente omogenei, essendo essi relativi alla consumazione di truffe, in considerazione delle particolarità commissiveL della distanza temporale era provato che non fossero avvinti da un disegno unitario tale da realizzare l'elemento strutturale del reato continuato.

Essi in sostanza risultavano oggetto di spinte estemporanee a delinquere con impossibilità e mancanza di elementi che inducessero a ritenere in positivo acquisita la prova della deliberazione unitaria che caratterizzava la medesima programmazione di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., sia per le truffe commesse nell'area del tribunale di Noia (Saviano) sia per quelle commesse nella zona di Napoli.e. i eDvrcl a h "2 ro 3S-5 o c-Z 3 1-n, . Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione.

Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, tendendo a una diversa valutazione in fatto della materia già adeguatamente scrutinata dal Giudice di merito. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 giugno 2021. Il Consigli-ere estensore Il Presidente AntonitCairo ,...„ Enrico Giuseppe Sandrini i..< A—. k-.-._ -1._.„