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Ordinanza — n. 33316/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of new decisive elements regarding sentence reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33316/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for sentence reduction. The appellant argued for equal treatment based on a similar case involving Cepele Fatjon, but the court found no new decisive elements to alter the established legal position. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and the facts do not present new decisive elements capable of inducing a different decision, particularly when the lower court correctly notes the lack of prerequisites for sentence reduction based on prior consolidated rulings.

Parole chiave

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sentence reduction inadmissibility appeal manifestly unfounded equal treatment principle procedural costs Cassa delle ammende consolidated ruling adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso non si confronta con questo aspetto e va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso non si confronta con questo aspetto e va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCA RUZHDI nato il 14/10/1989 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, in funzione di Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di Muca Ruzhdi, che aveva richiesto la rideterminazione della pena di anni dieci mesi otto di reclusione ed euro 160.000 di multa, per il reato di cui all'ad 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale nr. 40/2019. Avverso tale ordinanza Muca Ruzhdi, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione della rideterminazione invocata.

Erroneamente si era richiamato il rigetto iniziale, poiché non si era valutato correttamente che per il concorrente Cepele Fatjon con diversa e separata ordinanza era stata rideterminata la pena. Un principio di parità di trattamento avrebbe impostole, rideterminazione della pena anche per Muca. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e risultando tutte le deduzioni in contrasto con le norme sostanziali e processuali indicate. Correttamente la Corte territoriale ha annotato come un'istanza identica nell'interesse di Muca era stata respinta il 27 giugno 2019, ordinanza che si era consolidata non avendo l'interessato impugnato quel provvedimento.

La Corte d'appello di Bologna aveva evidenziato che/ anche quanto al tempus commissi delicti, non riteneva esistenti i presupposti per la rideterminazione essendo stata determinata la pena per un fatto sanzionato con un quadro normativo che contemplava una pena edittale minima di anni sei di reclusione. Per altro verso 61 Corte territoriale ha annotato che non integrasse elementi decisivi né idonei a indurre una decisione diversa la avvenuta determinazione della pena nei confronti di Cepele, posizione che non incideva su quella di Muca e che in ogni caso non sarebbe stata idonea a superare l'intangibilità derivante dal provvedimento in data 27/6/2019.

Il ricorso non si confronta con questo aspetto e va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Anto/Co Cairo Enrico Giuseppe Sandrini l FIDE