Ordinanza — n. 33315/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPUZ EDI (CUI 01HKN2K) nato il 12/03/1974 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la decisione emessa dal Tribunale di primo grado che aveva dichiarato Edi Carpuz colpevole del delitto di cui all'art. 13 comma 13-bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (d'ora in avanti anche t.u. immigrazione), condannandolo alla pena di giustizia, perché espulso alla frontiera faceva ritorno nel territorio dello Stato senza essere autorizzato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33315/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 13 comma 13-bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (d'ora in avanti anche t.u. immigrazione), condannandolo alla pena di giustizia, perché espulso alla frontiera faceva ritorno nel territorio dello Stato senza essere autorizzato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPUZ EDI (CUI 01HKN2K) nato il 12/03/1974 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la decisione emessa dal Tribunale di primo grado che aveva dichiarato Edi Carpuz colpevole del delitto di cui all'art. 13 comma 13-bis del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (d'ora in avanti anche t.u. immigrazione), condannandolo alla pena di giustizia, perché espulso alla frontiera faceva ritorno nel territorio dello Stato senza essere autorizzato.
Avverso tale decisione, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, Edi Carpuz e lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di applicare l'art 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che sul tema proposto la Corte d'appello si è intrattenuta con una motivazione immune da censure spiegando le ragioni per quali non si potesse riconoscere la speciale causa di non punibilità per tenuità del fatto, avendo l'imputato fornito diversi nomi, proprio per non essere immediatamente e compiutamente identificato.
Egli è gravato da pregiudizi penali e per altro verso là dove avesse inteso assistere la moglie avrebbe avuto obbligo di rivolgere istanza espressa prima di determinarsi alla violazione dell'espulsione disposta. Per queste ragioni, il ricorso, da un lato, risulta generico e, dall'altro, non risulta correlato ai motivi della decisione. Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A onio Cairo / 3, Enrico Giuseppe Sandrini ltrj eu-S — /DEPOSiTA.. IN CANCELLL:t'zi