Cassation Court dismisses appeal regarding accessory sentence length in bankruptcy fraud case, ruling it a matter of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Morabito Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Morabito argued that the emergency decree did not apply to retrial proceedings and that the accessory sentence duration violated legal minimums. The court rejected these claims, stating that retrials function as appeals and that sentencing duration is a matter of merit for the trial judge, not the Court of Cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 del d.l. 9/11/2020 n. 149; The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the duration of accessory sentences in retrial proceedings, as such determinations fall within the exclusive competence of the territorial judge as a matter of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO MASSIMO nato a BOLZANO il 20/11/1968 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trento, all'esito dell'annullamento con rinvio da parte di questa Corte di Cassazione, ridetermina le pene accessorie nei confronti di Morabito Massimo dichiarato colpevole dal tribunale di Bolzano dei reati di bancarotta per distrazione dei beni del Consorzio Agroalp s.r.l.
L'annullamento con rinvio afferiva alla sola determinazione delle pene accessorie che erano ridotte da dieci anni alla durata di due anni. Si procedeva a trattazione scritta ex art. 23 del d.l. 9/11/2020 n. 149. Ricorre per Cassazione Morabito Massimo con il ministero del difensore di fiducia, con due distinti motivi: censura l'inapplicabilità della normativa di deroga di cui al decreto anzidetto al caso di specie, trattandosi di un giudizio di rinvio e non di appello sic et simpliciter; lamenta, ancora, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie.
Il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Deve, in proposito, evidenziarsi che, in ordine al primo motivo di doglianza, la questione è manifestamente infondata, non ravvisandosi alcun fondamento nella prospettazione del ricorrente, secondo cui non troverebbe applicazione la normativa emergenziale per i giudizi di rinvio, i cui annullamenti si sarebbero dovuti celebrare seguendo il rito ordinario e non la disciplina introdotta per effetto dell'art. 23 cit.:basta qui e ai fini che interessano rilevare che il giudizio che segue all'annullamento con rinvio è un giudizio d'appello e che, pertanto, sarebbe stato superfluo rinnovare nell'elencazione prevista dalla disposizione in esame anche quello derivante dal rinvio ordinato dalla Corte di Cassazione.
Occorreva, pertanto, istanza di parte per la trattazione orale, anche in questo caso, istanza che non era stata operata. Quanto alla seconda questione, si duole il ricorrente che la durata delle pene accessorie non sia stata contenuta in un mese o nel minimo edittale. Si tratta per l'aspetto in esame di una valutazione di purd merito sanzionatorio / che all'esito della decisone della Corte cost.5/12/2018 n. 222 compete al giudice territoriale e non alla Corte di legittimità. Nessuna violazione di legge si può, del resto, ritenere esistente avendo il giudice di merito adeguatamente motivato la rideterminazione della durata delle pene stesse; l'entità delle distrazioni, il numero di esse e l'intensità del dolo, parametri adeguati e ritenuti equi a indurre una determinazione della durata di tali pene accessorie nei termini anzidetti.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A nio CaXo EPOSIT^TA Enrico Giuseppe Sandrini vg---e ',IL