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Ordinanza — n. 33313/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for habitual association violation, ruling lower court's fact-finding is legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33313/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's conviction for violating the prohibition on habitual association with convicted persons. The appellant argued that the lower court failed to reference significant case law regarding habitual conduct, but the court found this a precluded re-evaluation of facts. The decision emphasized that the statutory definition of the offense inherently requires multiple, stable contacts, which the lower court correctly identified based on the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 2 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159; Art. 8 comma 4 del medesimo d.lgs.: The appeal is inadmissible when the lower court's finding of habitual association is based on multiple stable contacts and the reasoning adequately addresses the gravity of the circumstances without allowing a new factual evaluation.

Parole chiave

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violation of prohibition habitual association prevention measures inadmissible appeal factual re-evaluation seriality of conduct Cassation jurisdiction responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 75 comma 2 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione emessa in primo grado nei confronti di Milano Simone, lo dichiarava colpevole del delitto ascrittogli relativo alla violazione dell'art. 75 comma 2 D.L.vo 6 settembre 2011, n.
Art. 8 comma 4 del medesimo d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27429 del 4/07/2006, Lobriglio
E', infatti, preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti stessi (Sez. 6, n. 27429 del 4/07/2006, Lobriglio, Rv.
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
Sez. 1 n. 14149 del 20/02/2020 Vurchio Emilio
8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati, (Sez. 1 n. 14149 del 20/02/2020 Vurchio Emilio, Rv.
Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano Francesco
Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano Francesco, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANO SIMONE nato a BARLETTA il 01/08/1982 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione emessa in primo grado nei confronti di Milano Simone, lo dichiarava colpevole del delitto ascrittogli relativo alla violazione dell'art. 75 comma 2 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, per le plurime frequentazioni dei pregiudicati analiticamente indicati in rubrica.

2. Ricorre per Cassazione Milano Simone e deduce violazione di legge e vizio di motivazione; si duole il ricorrente per la riforma della decisione assolutoria avendo il Giudice a quo considerato le frequentazioni senza fare opportuno e adeguato riferimento agli orientamenti giurisprudenziali maggiormente significativi.

3. Il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Deve, in proposito, evidenziarsi che, il primo motivo di ricorso risulta essenzialmente in fatto e più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione complessiva delle circostanze già correttamente vagliate dalla Corte d'appello. E', infatti, preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti stessi (Sez. 6, n. 27429 del 4/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559;

Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). La Corte territoriale ha indicato gli elementi che hanno indotto a ritenere nella condotta del Milano il profilo di abitualità e di serialità e ha richiamato le verifiche eseguite nelle data di cui alla rubrica (circostanze in cui l'imputato era in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi). Si intende, pertanto, come la motivazione regga alle critiche rivolte/. che tendono ad una diversa valutazione del risultato della prova già correttamente valutata dal giudice di merito Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati, (Sez. 1 n. 14149 del 20/02/2020 Vurchio Emilio, Rv. 278942;

Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano Francesco, Rv. 276945). Sono rilevanti, ai fini della non occasionalità dei plurimi contatti con pregiudicati, il numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale "di non secondaria importanza" dei soggetti frequentati. Di talché, la sentenza impugnata, avendo esplicitato le ragioni preponderanti della propria decisione sul punto, richiamando la gravità dei precedenti penali a carico, anche di rilievo, in modo adeguato e non illogico, non può essere sindacata in Cassazione.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente AntorjtpCairo WEPOSITATAI Enrico G