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Ordinanza — n. 33312/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance measures by possessing a mobile phone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33312/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower courts' conviction of the defendant for violating special surveillance measures. The defendant argued that possessing a mobile phone did not constitute a prohibited act and claimed the offense lacked sufficient severity. The court rejected these claims, noting the argument was not raised in prior proceedings and emphasizing the phone's essential role in facilitating crimes for a drug dealer.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: Possession of a mobile phone by a subject under special surveillance constitutes a violation of preventive measures; arguments regarding the nature of the act or its severity must have been raised in first or second instance to be admissible in cassation.

Parole chiave

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special surveillance measures violation of preventive orders mobile phone possession drug trafficking facilitation inadmissible appeal new facts in cassation procedural admissibility delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEON ETTI MICHELE nato a MILANO il 08/04/1984 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO dì BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Trani che aveva giudicato colpevole Leonetti Michele del delitto ascritto e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Affermava che l'imputato, nel corso di una perquisizione presso il suo domicilio, era stato trovato in possesso di un apparecchio telefonico, condotta vietatagli dalle prescrizioni che gli avevano imposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Ricorre per cassazione Leonetti Michele, a mezzo del difensore di fiducia e deduce violazione di legge e mancanza di motivazione. In particolare si duole il ricorrente, con un primo motivo, che la condotta posta in essere non rientrava in quelle vietategli con il decreto di applicazione della misura di prevenzione; con il secondo motivo, si duole del ragionamento svolto nel ritenere insussistente la speciale causa di non punibilità della tenuità del fatto. Il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Deve, in proposito, evidenziarsi che, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, il ricorso tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione complessiva delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dal Tribunale e dalla Corte d'appello, circostanze che hanno indotto a ritenere integrata la fattispecie ascritta attraverso la ritenuta certa riferibilità della violazione della misura di prevenzione e in particolare del divieto di detenere anche telefoni cellulari.

L'argomento posto a fondamento del motivo di ricorso non ha costituito oggetto di impugnazione della decisone di primo grado e dunque di devoluzione alla Corte d'appello, con la conseguenza che non può essere discusso per la prima volta in sede di legittimità. Quanto alla seconda doglianza, contrariamente a quanto dedotto, si è ritenuto che non potesse parlarsi di particolare tenuità del fatto per la marcata pericolosità testimoniata dalla condotta posta in essere, essendo il telefono cellulare e la relativa disponibilità uno strumento commissivo indispensabile nella commissione dei reati, specie là dove si fosse trattato di uno spacciatore che attraverso l'uso di esso riceveva ordini e fissava appuntamenti.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente An nio Cairo Enrico G_Iiieppe Sandrini U7-(3.--. 9 eji2J i DEPOSITATA IN