Italian Court dismisses appeal on fraud bankruptcy, ruling defendant's evasion proves specific intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The defendant argued the trial court failed to prove specific intent, but the court found his deliberate evasion and failure to maintain accounting records logically demonstrated his intent to harm creditors. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: The court established that a defendant's deliberate concealment and refusal to provide accounting records constitute logical proof of specific intent required for fraudulent bankruptcy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIMBERTI GIOVANNI DANTE nato a MILANO il 27/04/1956 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la decisione di condanna già assunta nei confronti di Galimberti Giovanni Dante, per bancarotta fraudolenta documentale, all'esito dell'annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione, sezione V penale ì v;11,..h,h-c,AZ„iv3, ;
A ,3 Avt i 14 y s.x ra ra„ ie1e. ímme ec 5.5 r x ,rt . /Ah c. Le Annotava che erano plurimi gli elementi che documentavano il dolo specifico della fattispecie alla luce del ruolo di Galimberti, nominato liquidatore della società, in ragione tra l'altro delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare e dall'amministratore Fiorella, sulla concreta attività di gestione. In questa logica è stata inscritta la condotta di irreperibilità del Galimberti oltre che quella di non aver tenuto le scritture contabili in maniera da poter ricostruire l'andamento patrimoniale della società e le poste debitorie che già risultavano alla luce delle operazioni poste in essere (dalla cessione di altra società all'acquisto di un natante da diporto).
Ricorre per cassazione l'imputato e si affida ad unico motivo di ricorso con cui deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione, sottolineando la mancata motivazione sulla bancarotta fraudolenta ascritta per il profilo di dolo specifico che ne caratterizza la struttura. Il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati, non scanditi dalla critica necessaria rispetto alla motivazione assunta e va dichiarato inammissibile. Deve, in proposito, evidenziarsi che, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, il ricorso tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione complessiva delle circostanze di fatto, sottese alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, là dove la Corte territoriale ne ha dato ampia e dettagliata motivazione.
Si è spiegato invero, come anticipato, che la gestione societaria metteva capo al Galimberti in concreto, e che le attività poste in essere che enucleavano una gestione fortemente protesa all'indebitamento, orami non più controllabile, competevano appunto all'imputato anzidetto. In questa ottica è stato richiamato il particolare dichiarativo di Fiorella, il quale affermava che proprio l'imputato indicava i pagamenti da eseguire e verso chi realizzarli, di guisa che sarebbe stato illogico postulare che il medesimo Galimberti non potesse avere il controllo contabile della società riportandone le risultanze patrimoniali nella prescritta documentazione cui era tenuto.
Al contrario egli si era trincerato proprio dietro la condotta di rendersi irreperibile e di non far constare nella relativa documentazione quale fosse la situazione societarieR rgale e ciò allo scopo di non permettere una ricostruzione documentale delle posizioni disa~uh.t ; e di recare alla platea creditizia dunque danno. Si trattava di una implicazione logica necessaria che sarebbe stato illogico disattendere evocando un mero comportamento di superficialità. 2 Il ricorso non critica questo aspetto della motivazione e la questione sviluppata, dunque, è manifestamente infondata, essendo assistita da motivazione adeguata la sentenza impugnata.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antq1io Cairo Enrico Giuseppe Sandrini DEPO