Ordinanza — n. 33309/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE CATALDO nato a TARANTO il 30/03/1978 3r4 LCL avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLOISEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione emessa in primo grado dal Tribunale della medesima località nei confronti di Volpe Cataldo, cui aveva inflitto la pena di giustizia per aver omesso il deposito nei termine prescritto di sessanta giorni della somma fissata a titolo di cauzione, perché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. Ricorre per cassazione Volpe Cataldo, a mezzo del difensore di fiducia e deduce violazione di legge e mancanza di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33309/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Deve, in proposito, evidenziarsi che, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, il ricorso tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione complessiva delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dal Tribunale e dalla Corte d'appello, circostanze che hanno indotto a ritenere integrata la fattispecie ascritta attraverso la ritenuta certa riferibilità della violazione della misura di prevenzione e in particolare dell'ordine di versare la cauzione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE CATALDO nato a TARANTO il 30/03/1978 3r4 LCL avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLOISEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione emessa in primo grado dal Tribunale della medesima località nei confronti di Volpe Cataldo, cui aveva inflitto la pena di giustizia per aver omesso il deposito nei termine prescritto di sessanta giorni della somma fissata a titolo di cauzione, perché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. Ricorre per cassazione Volpe Cataldo, a mezzo del difensore di fiducia e deduce violazione di legge e mancanza di motivazione.
In particolare si duole il ricorrente che la motivazione della decisione non teneva conto degli argomenti sviluppati in ordine alla assenza di motivazione e alla incapacità reddituale del Volpe di far fronte al pagamento della somma fissata come cauzione. Con separato motivo lamenta l'impugnante il vizio di contraddittorietà logica avendo la Corte territoriale omesso di considerare che aveva dato atto della incapacità di produrre reddito per i lunghi periodi di detenzione e ciò nonostante aveva ritenuto l'obbligo di versare il denaro fissato come cauzione.
Il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Deve, in proposito, evidenziarsi che, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, il ricorso tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione complessiva delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dal Tribunale e dalla Corte d'appello, circostanze che hanno indotto a ritenere integrata la fattispecie ascritta attraverso la ritenuta certa riferibilità della violazione della misura di prevenzione e in particolare dell'ordine di versare la cauzione.
D'altro canto, a parte la intrinseca genericità della doglianza, attraverso il ricorso si rimette una nuova valutazione del risultato della prova, operazione che compete al giudice di merito e che non può essere invocata da quello di legittimità, in difetto di contraddizioni o illogicità manifesta, nell'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione.fdi non concedere le circostanze atte uanti generiche, negate per le (tlagioni che sia il giudice di o grado che quello di sed10 urado hanno proposto Quanto al primo motivo si è annotato che lo stato di indigenza era solo affermato e non dimostrato dal ricorrente, aspetto che assorbiva anche il tema ulteriore dedotto al pari disatteso dai Giudici territoriali e rimesso in discussione nella sede di legittimità.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17/6/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ayor Cairo DEPOSITATA CANCELLERIA Enrico Gi