Ordinanza — n. 33307/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESEL HATVIS (CUI 01I0D39) nato il 13/08/1977 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO Vesel Hatvis, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con cui la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011; deduce, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in primis la illegittimità del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, la cui violazione integrava il reato ascritto all'imputato, e che il giudice di merito avrebbe dovuto perciò disapplicare; in secundis la incongruità della pena inflitta in misura superiore al minimo edittale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33307/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011; deduce, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in primis la illegittimità del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, la cui violazione integrava il reato ascritto all'imputato, e che il giudice di merito avrebbe dovuto perciò disapplicare; in secundis la incongruità della pena inflitta in misura superiore al minimo edittale.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESEL HATVIS (CUI 01I0D39) nato il 13/08/1977 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Vesel Hatvis, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con cui la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159 del 2011; deduce, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in primis la illegittimità del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, la cui violazione integrava il reato ascritto all'imputato, e che il giudice di merito avrebbe dovuto perciò disapplicare; in secundis la incongruità della pena inflitta in misura superiore al minimo edittale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in entrambe le sue deduzioni. Il primo motivo di doglianza è inammissibile perché la questione relativa alla (dedotta) illegittimità del provvedimento inibitorio del Questore di Pisa è stata proposta per la prima volta col ricorso per cassazione e non aveva costituito motivo di appello avverso la decisione di primo grado (l'appello censurava esclusivamente la commisurazione della pena, ritenuta eccessiva), con conseguente violazione del disposto dell'art. 606 comma 3 (ultima parte) del codice di rito.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché si risolve in una generica censura di fatto, che non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto congrua l'inflizione di una pena (moderatamente) superiore al minimo edittale di un mese di arresto in ragione dei plurimi precedenti penali dell'imputato per delitti contro il patrimonio, ritenuti significativi di spiccata capacità a delinquere. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 3.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Enrico Giuseppe Sandrini ' EPOSITATA IN